Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo ruolo è spesso frainteso. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso, ma di un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti invalicabili di questo strumento, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna di un’imputata per i reati di molestie, danneggiamento aggravato e furto aggravato in abitazione. La difesa, non condividendo la decisione, decideva di proporre ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando diversi aspetti della sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La ricorrente basava il proprio ricorso in Cassazione su tre motivi principali:
1. Eccessività della pena: Si contestava la misura della sanzione applicata, ritenendola sproporzionata.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: La difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
In sostanza, tutti i motivi miravano a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, contestando le valutazioni di merito operate dai giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione netta e precisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo principi consolidati in materia di giudizio di legittimità.
Limiti del Ricorso in Cassazione sulla Valutazione di Merito
La Suprema Corte ha sottolineato che i motivi relativi all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono ammissibili in sede di legittimità se, come nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello risulta esente da vizi logici evidenti. Il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Tentare di ottenere una riconsiderazione di tali elementi in Cassazione equivale a chiedere un inammissibile riesame dei fatti.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato respinto. La Corte ha evidenziato come i giudici d’appello avessero logicamente fondato il loro diniego sull’abitualità del comportamento dell’imputata, desumibile dai suoi precedenti penali. La Cassazione ha ricordato che non rientra nei suoi poteri effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Un ricorso che mira a proporre una diversa interpretazione dei fatti è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario che serve a correggere errori di diritto, non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei primi due gradi di giudizio. La valutazione delle prove, la concessione delle attenuanti o l’applicazione di istituti come la particolare tenuità del fatto rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il cui operato è censurabile in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Per gli avvocati e le parti, ciò significa che l’atto di appello deve essere redatto con la consapevolezza che le questioni di fatto devono essere risolte definitivamente in quella sede, concentrando l’eventuale, successivo ricorso esclusivamente su vizi di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per quale motivo è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali hanno escluso l’applicazione di tale norma a causa dell’abitualità del comportamento dell’imputata, come risultava dai suoi precedenti penali.
Il giudice deve considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza essere obbligato ad analizzare ogni singolo aspetto dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIBERATOSCIOLI NOME NOME NOME GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile dei delitti di molestie, danneggiamento aggravato e furto in abitazione aggravato;
considerato che il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso cori il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge censurando, rispettivamente, l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente censura la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugNOME ove i giudici di merito fondano il diniego sulla abitualità del comportamento risultante dai precedenti penali dell’imputato);
rilevato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.