Il Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Preclusa
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma la sua funzione è spesso fraintesa. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. Al contrario, la Suprema Corte ha un compito ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale chiarisce ancora una volta i limiti invalicabili di questo strumento, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava proprio di ottenere una nuova valutazione delle prove.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato dalla difesa di una persona condannata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’unico motivo di doglianza sollevato era la presunta violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione di condanna su elementi indiziari considerati insufficienti e inidonei a fondare un’affermazione di responsabilità penale. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici avevano ‘letto’ e interpretato le prove a disposizione.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, né di valutare se una prova sia più o meno convincente. Tale attività è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Il tentativo della difesa di proporre una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o di suggerire ‘nuovi e diversi parametri di valutazione’ è stato considerato un’invasione di campo inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che non le è consentito sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha specificato due ragioni principali per l’inammissibilità. In primo luogo, il ricorso era formulato in termini non consentiti, poiché mirava a ottenere un riesame del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. Citando numerosi precedenti giurisprudenziali, i giudici hanno ribadito che non è possibile in Cassazione una nuova e autonoma valutazione dei fatti, anche se la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente potesse apparire più plausibile.
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘generico’. La difesa, infatti, non si era confrontata criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, non aveva contestato un elemento di prova che la Corte d’Appello aveva definito ‘altamente individualizzante’ e che, secondo i giudici di secondo grado, era stato in grado di orientare e dare coerenza a tutto il resto del compendio indiziario. Omettendo di affrontare questo punto cruciale della motivazione, il ricorso è risultato vago e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su eventuali errori di diritto commessi dai giudici dei gradi precedenti (come un’errata interpretazione di una norma) o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. Tentare di rimettere in discussione la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti è una strategia destinata al fallimento. Comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito in questo caso nella misura di tremila euro.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non giudica i fatti del caso, ma agisce come ‘giudice della legge’ (giudice di legittimità). Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché la logicità e coerenza della motivazione delle sentenze dei giudici di merito.
Perché un ricorso che contesta la valutazione delle prove viene dichiarato inammissibile?
Perché la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono compiti esclusivi dei giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una terza valutazione delle prove o per proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nella sentenza d’appello.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nel caso specifico, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che con l’unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge con riguardo al disposto di cui al comma secondo dell’art. 192 cod. proc. pen. avendo la Corte d’appello valorizzato elementi indiziari a suo avviso insufficienti ed inidonei a fondare l’affermazione di responsabilità, è formulato in termini non consentiti essendo preclusa, in questa sede, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); il motivo è altresì generico perché non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che, a corredo di una valutazione complessiva degli elementi indiziari, ne ha tuttavia evidenziato uno, ulteriore, altamente individualizzante (cfr., pag. 4 della sentenza) che, con valutazione tipicamente di merito, ha stimato come in grado di orientare, complessivamente, anche il resto del compendio indiziario già valutato dal primo giudice;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024