Ricorso in Cassazione: quando la Suprema Corte non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. La Suprema Corte interviene solo per questioni di diritto, lasciando la valutazione delle prove ai giudici di merito. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
La vicenda processuale
Il caso trae origine da una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il Procuratore Generale presso la stessa Corte, non condividendo la decisione, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il Procuratore Generale ha lamentato due presunti vizi della sentenza di secondo grado:
1. Erronea applicazione della legge: Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe violato l’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina le regole per la valutazione della prova. Questa critica, tuttavia, si traduceva in una contestazione su come i giudici avevano interpretato gli elementi di fatto.
2. Vizio di motivazione: Il secondo motivo contestava la correttezza logica della motivazione che aveva portato all’assoluzione, sostenendo implicitamente che, con una diversa valutazione delle prove, si sarebbe dovuti giungere a una conclusione opposta.
In sostanza, entrambe le censure miravano a ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa lettura del materiale probatorio già esaminato nei gradi di merito.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto e inequivocabile le ragioni del rigetto. I giudici supremi hanno chiarito che il loro compito non è quello di agire come un ‘terzo giudice’ dei fatti. La valutazione degli elementi di prova, la ricostruzione della dinamica degli eventi e il convincimento che ne deriva sono prerogative esclusive del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Corte ha specificato che le critiche sollevate dal Procuratore Generale, pur essendo presentate come violazioni di legge, erano in realtà delle ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il ricorrente non stava indicando un errore nell’interpretazione di una norma, ma stava proponendo un proprio, alternativo, percorso di valutazione delle prove, chiedendo alla Cassazione di sostituirlo a quello seguito dal giudice d’appello.
Questa operazione, definita una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità si limita a verificare che la sentenza impugnata non contenga vizi logici macroscopici e che le norme di diritto siano state applicate correttamente, senza mai entrare nel merito di quale tesi fattuale sia più credibile.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La decisione riafferma con forza la distinzione tra i diversi gradi di giudizio. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può utilizzarlo per tentare di ottenere una revisione della valutazione dei fatti. I motivi di ricorso devono concentrarsi su questioni strettamente giuridiche: l’errata interpretazione di una legge, un vizio procedurale o un difetto di motivazione talmente grave da renderla incomprensibile o contraddittoria.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso che si limiti a criticare il ‘convincimento’ del giudice di merito, proponendo una diversa interpretazione delle prove, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La stabilità delle decisioni di merito verrebbe compromessa se la Cassazione potesse rimettere tutto in discussione, trasformandosi in un giudice di ‘terza istanza’.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta da un giudice d’appello con un ricorso in Cassazione?
No, la sentenza chiarisce che il ricorso in Cassazione non è lo strumento per contestare la valutazione delle prove o per chiedere una diversa ricostruzione dei fatti. Tali attività sono di competenza esclusiva del giudice di merito.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel processo penale?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità. Il suo compito non è decidere una terza volta il caso, ma assicurare la corretta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, senza poter riesaminare i fatti.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi proposti tendevano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e della motivazione, attività preclusa alla Corte di Cassazione in sede di giudizio di legittimità. Le critiche sono state qualificate come ‘mere doglianze in punto di fatto’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso del AVV_NOTAIO;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge circa l’erronea applicazione in giudizio della norma di cui all’art. 192 c.p.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della pronuncia assolutoria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg 3-4 della impugnata sentenza);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: SEI. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consiglier COGNOME fisore COGNOME
Il Pre i dente