Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono ben definite e limitate. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove riesaminare le prove, ma di un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con forza questi principi, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava proprio di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Valutazione delle Prove
Nel caso di specie, un imputato condannato in primo grado e in appello aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due:
1. Contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici avevano affermato la sua responsabilità penale.
2. Lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riconsiderare il materiale probatorio e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
I Limiti del Ricorso in Cassazione: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per entrambe le doglianze. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale che regolano i limiti del giudizio di legittimità.
La Valutazione dei Fatti: Competenza Esclusiva dei Giudici di Merito
Il primo e più importante punto chiarito dalla Corte è che il ricorso in Cassazione non può avere come oggetto una nuova valutazione dei fatti. Il compito di analizzare le prove (testimonianze, documenti, perizie) e di ricostruire la dinamica degli eventi spetta esclusivamente al Tribunale (primo grado) e alla Corte d’Appello (secondo grado).
La Cassazione interviene solo per verificare la presenza di ‘vizi della motivazione’, ovvero:
* Mancanza di motivazione: quando il giudice non spiega affatto le ragioni della sua decisione.
* Manifesta illogicità: quando il ragionamento del giudice è palesemente irrazionale o assurdo.
* Contraddittorietà: quando la motivazione contiene affermazioni inconciliabili tra loro o con le prove acquisite.
Nel caso analizzato, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse esente da tali vizi, logica e giuridicamente corretta. Le censure del ricorrente, invece, miravano a sostituire la valutazione del giudice con una propria, diversa interpretazione delle prove, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
L’Aspecificità del Motivo sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito ‘aspecifico’. Un motivo di ricorso è aspecifico quando non svolge una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente. Per essere ammissibile, il ricorso deve spiegare perché la motivazione del giudice d’appello è errata, non semplicemente ripetere argomenti già respinti.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene ribadito che il sindacato di legittimità è precluso a quelle censure che mirano a una diversa interpretazione delle risultanze probatorie. Sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, quando questa non sia manifestamente illogica. La Corte non può confrontare le diverse prove per giungere a conclusioni differenti, poiché questo invaderebbe la sfera di competenza esclusiva del giudice di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante conferma dei limiti strutturali del ricorso in Cassazione. Essa insegna che per avere successo in questa sede, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, individuare e dimostrare la presenza di specifici vizi di legittimità nel ragionamento della sentenza impugnata, formulando una critica precisa, pertinente e argomentata, senza mai tentare di sollecitare una nuova e inammissibile valutazione dei fatti.
È possibile contestare la valutazione delle prove di un processo con un ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove in sede di legittimità. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono i vizi della motivazione che si possono denunciare in Cassazione?
Si possono denunciare solo vizi specifici come la mancanza totale di motivazione, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà. Non sono ammesse censure che riguardano la semplice inadeguatezza o la non persuasività del ragionamento del giudice.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato inammissibile per ‘aspecificità’?
Un motivo è ‘aspecifico’, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26754 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26754 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a UDINE il 26/06/1996
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Udine;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione in relazione alle ragioni poste alla base dell’affermazione di responsabilità per i reati ascritti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3). Sul punto, occorre ribadire che la Corte di cassazione ha affermato che si pongono fuori dal sindacato di legittimità le censure dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione posta alla base del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che è aspecifico, essendo fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione adeguata e priva dei difetti asseriti. Invero, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
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– Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/06/2025.