Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è fondamentale comprenderne i limiti. A differenza dei tribunali di primo e secondo grado, la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ha ribadito con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove.
I Fatti del Caso
Una donna, condannata dalla Corte d’Appello di Milano, ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici avessero errato nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti che avevano portato alla sua condanna.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione e la Violazione dell’art. 192 c.p.p.
Il fulcro del ricorso si basava sulla presunta violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova. La ricorrente, in sostanza, non contestava un errore nell’applicazione di una norma di legge, ma la correttezza del ragionamento logico seguito dai giudici di merito per giungere al loro convincimento. Chiedeva, di fatto, alla Cassazione di effettuare una “rilettura” degli elementi di prova, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa e a lei più favorevole.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le doglianze sollevate non rientravano tra quelle che possono essere esaminate in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Il Giudizio di Legittimità non è un Giudizio di Merito
La motivazione della Corte è chiara e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il ruolo della Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare che:
1. La legge sia stata interpretata e applicata correttamente.
2. La motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici evidenti o da contraddizioni insanabili.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva esplicitato in modo logico e coerente le ragioni della propria decisione (citando specificamente pagina 7 della sentenza impugnata). Tentare di proporre criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, come fatto dalla ricorrente, si traduce in una richiesta di un nuovo giudizio sul fatto, attività che esula dai poteri della Cassazione. La Corte ha richiamato un suo precedente autorevole (Sezioni Unite, n. 6402/1997) per rafforzare questo consolidato orientamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per chi intende affrontare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata da un tribunale per sperare in un esito favorevole. Il ricorso deve individuare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione, senza trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione del materiale probatorio. L’esito di un ricorso inammissibile, inoltre, comporta conseguenze economiche negative: la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di compiere una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito (primo e secondo grado) e non può essere oggetto di una nuova analisi in sede di legittimità.
Qual è il compito della Corte di Cassazione in un ricorso penale?
Il compito della Corte di Cassazione è svolgere un “giudizio di legittimità”. Ciò significa che deve verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza impugnata è logica e priva di vizi, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell’art. 192 pen., nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsab consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una in ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottat merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitat suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “ri elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in v riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, De 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente