Ricorso in Cassazione: Come Leggere e Comprendere un’Ordinanza
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e spesso è avvolto da un’aura di complessità. Analizzare un atto giudiziario come l’ordinanza in esame ci permette di fare luce su alcuni passaggi fondamentali di questa procedura. Questo documento, pur nella sua sinteticità, offre uno spaccato essenziale del funzionamento della Corte Suprema, evidenziando la formalità e la precisione che caratterizzano ogni fase del processo.
L’Analisi del Provvedimento
L’ordinanza in questione è un atto formale che attesta l’avvenuta trattazione di un ricorso. Dal testo si evince che:
* L’Organo Giudicante: È la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
* L’Oggetto del Ricorso: Il ricorso è stato presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila.
* La Procedura: Il documento certifica che si è tenuta un’udienza in una data specifica, durante la quale è stata ascoltata la relazione del Consigliere incaricato. Viene inoltre menzionata la data in cui il caso è stato deciso.
Questo tipo di atto non entra nel merito della vicenda, ma serve a formalizzare una fase del procedimento, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dell’iter giudiziario.
La Struttura di un Ricorso in Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non si chiedono ai giudici di rivalutare i fatti del processo, come avviene in appello. L’obiettivo è invece quello di sottoporre alla Corte un presunto errore di diritto commesso dal giudice precedente. La Corte Suprema ha infatti la funzione di nomofilachia, ossia di garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge su tutto il territorio nazionale. L’ordinanza analizzata è un tassello di questo complesso meccanismo.
Le Motivazioni
La sezione delle ‘motivazioni’ è il cuore di ogni provvedimento giudiziario. È qui che il giudice spiega il ragionamento logico-giuridico che lo ha portato a prendere una determinata decisione. Le motivazioni sono fondamentali perché permettono alle parti di comprendere l’iter seguito dalla Corte, garantiscono il controllo sulla correttezza della decisione e costituiscono un precedente per casi futuri. Nel documento fornito, che ha natura meramente interlocutoria e di attestazione, le motivazioni della decisione finale non sono presenti. Esse saranno contenute nel testo integrale della sentenza o dell’ordinanza definitiva che verrà successivamente depositata.
Le Conclusioni
Le conclusioni rappresentano la parte finale e decisiva di un provvedimento, nota anche come ‘dispositivo’ o P.Q.M. (Per Questi Motivi). Qui, la Corte di Cassazione enuncia la sua decisione in modo conciso e imperativo. L’esito di un ricorso in Cassazione può essere, ad esempio, di inammissibilità (se il ricorso non ha i requisiti di legge), di rigetto (se i motivi sono infondati) o di accoglimento. In quest’ultimo caso, la Corte può annullare la sentenza impugnata, con o senza rinvio a un altro giudice. L’atto analizzato, essendo una certificazione di udienza, non riporta il dispositivo, che costituisce l’esito del giudizio.
Quale organo ha emesso il provvedimento?
L’ordinanza è stata emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Contro quale decisione è stato proposto il ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila in data 24/09/2024.
Cosa stabilisce l’ordinanza analizzata?
L’ordinanza si limita a certificare la trattazione del ricorso in una specifica data di udienza e la data della decisione, senza tuttavia riportare l’esito del giudizio o le motivazioni che lo hanno determinato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16145 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 09/10/1979
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Alessandroavverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza della recidiv
(sottolineando anche la presenza di due precedenti specifici) e l’insussistenz dei presupposti per riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 aprile 202