Ricorso in Cassazione generico: la guida completa all’inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è subordinato a regole precise. Come dimostra una recente ordinanza, un ricorso in Cassazione generico, privo di critiche specifiche e argomentate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze anche economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo provvedimento per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto per Genericità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso è stato sottoposto a un vaglio di ammissibilità, un esame preliminare che non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma verifica che l’atto di impugnazione rispetti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso non superava tale vaglio, bollandolo come inammissibile per due ragioni fondamentali, entrambe riconducibili alla sua intrinseca genericità.
I Requisiti di Specificità del Ricorso in Cassazione
Prima di esaminare le motivazioni della Corte, è utile ricordare cosa prevede la legge. L’articolo 581 del codice di procedura penale stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, tra le altre cose, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo significa che non basta dissentire dalla decisione del giudice precedente; è necessario spiegare perché quella decisione è sbagliata, attraverso una critica puntuale e argomentata del percorso logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata.
Un ricorso in Cassazione generico è quello che fallisce proprio in questo compito, limitandosi a lamentele vaghe o alla riproposizione di argomenti già noti, senza confrontarsi con le specifiche ragioni addotte dal giudice d’appello.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso in Cassazione generico
La Corte ha smontato il ricorso analizzando separatamente i due motivi presentati, riscontrando in entrambi difetti insanabili.
Il Primo Motivo: Una Semplice Ripetizione
Il primo motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale. I giudici della Cassazione lo hanno ritenuto inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. In pratica, l’appellante si è limitato a copiare e incollare le vecchie argomentazioni, senza assolvere alla funzione tipica del ricorso, che è quella di sviluppare una critica ragionata contro la sentenza di secondo grado. Un motivo così formulato è considerato non specifico, ma solo apparente.
Il Secondo Motivo: Indeterminatezza e Mancanza di Elementi
Il secondo motivo lamentava un difetto di motivazione nel percorso logico seguito dalla Corte d’Appello. Anche in questo caso, la Cassazione ha ravvisato una genericità fatale. Il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, non indicava gli elementi specifici alla base della censura. Non specificando quali passaggi fossero illogici o contraddittori, il ricorrente non ha permesso al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre un monito chiaro: il ricorso in Cassazione non è una semplice formalità o un’ulteriore occasione per ripetere le proprie tesi. È un dialogo critico con la sentenza impugnata. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e argomentato. Un ricorso in Cassazione generico non solo è inutile, ma è anche dannoso. La declaratoria di inammissibilità comporta, infatti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce la necessità, per i difensori, di redigere atti di impugnazione che siano vere e proprie analisi critiche, capaci di evidenziare le specifiche falle logiche o giuridiche della decisione contestata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, ovvero se non contengono una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere argomenti già discussi o a presentare censure vaghe e indeterminate.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il motivo si limita a ripetere esattamente gli stessi argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio (in questo caso, in appello), senza aggiungere una critica puntuale alle ragioni della decisione che si contesta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perch generico e perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merit vedano le pagine 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta difetto di motivazione in ordine al percorso logico-argomentativo del convincimento del giudice di appello è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.