Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6520 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è sia generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, nonché si traduce in censure di fatto non consentite in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.