Ricorso in Cassazione generico: La condanna è inevitabile
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso in Cassazione generico, ovvero un atto che non articola critiche mirate contro la sentenza impugnata, è destinato a un esito quasi certo: l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche di questa decisione.
I Fatti del Caso
Tre persone, condannate dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, hanno deciso di impugnare la sentenza ricorrendo alla Corte di Cassazione. Il loro ricorso si basava su un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione che aveva portato alla loro condanna. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questa contestazione è stata formulata si è rivelato fatale per l’esito del ricorso stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 gennaio 2025, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso in Cassazione generico è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un’argomentazione chiara e consolidata. Il motivo di ricorso presentato è stato giudicato ‘generico’ e, di conseguenza, inammissibile. Le ragioni sono principalmente due:
1. Ripetitività degli Argomenti: I ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio non soddisfa il requisito della specificità, poiché il ricorso in Cassazione deve criticare la decisione impugnata, non riproporre difese già ritenute infondate.
2. Mancanza di Correlazione: La Suprema Corte ha evidenziato una totale mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nella sentenza d’appello e i motivi del ricorso. In altre parole, l’impugnazione non criticava specificamente il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente, trasformandosi in una ‘censura di fatto’. La Corte di Cassazione, però, è un giudice di legittimità, non di merito: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
La mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, è una causa diretta di inammissibilità.
Le Conclusioni: Le conseguenze pratiche della decisione
Questa ordinanza offre un importante monito sulla necessità di redigere ricorsi per Cassazione con estrema cura e tecnicismo. L’inammissibilità di un ricorso in Cassazione generico comporta conseguenze gravi: la sentenza impugnata diventa definitiva, senza che la Suprema Corte abbia nemmeno esaminato il merito delle questioni sollevate. Inoltre, l’inammissibilità comporta quasi automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro per ciascun ricorrente. La decisione sottolinea che l’impugnazione non è un’opportunità per un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un rimedio straordinario per correggere errori di diritto, i quali devono essere individuati e contestati con precisione millimetrica.
Cosa si intende per ricorso in Cassazione generico?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è generico quando si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza legale di un ricorso generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Ciò impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione.
Oltre all’inammissibilità, quali altre sanzioni sono state applicate ai ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a LOCRI il 09/11/1988
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 10/11/1955
NOME nato a SIDERNO il 15/09/1987
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è sia generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, nonché si traduce in censure di fatto non consentite in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.