Ricorso in Cassazione Generico: Guida Pratica all’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore tecnico e precisione giuridica. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso in Cassazione generico sia destinato all’inammissibilità, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti essenziali di un ricorso e le conseguenze della loro violazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Rimini per una serie di reati contro il patrimonio e la fede pubblica, tra cui insolvenza fraudolenta, sostituzione di persona, truffa, appropriazione indebita, furto aggravato e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello di Bologna, pur assolvendo l’imputato da un’accusa di calunnia, aveva confermato la sua responsabilità penale per gli altri capi d’accusa, rideterminando la pena finale.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi di impugnazione.
L’Appello alla Corte di Cassazione e i Motivi del Ricorrente
Il ricorrente ha basato la sua difesa su quattro motivi principali:
1. Primi tre motivi: Con questi, lamentava un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo ai reati di truffa, appropriazione indebita, furto e falso. Sosteneva, in particolare, la mancanza dell’elemento oggettivo dei reati.
2. Quarto motivo: Contestava la motivazione della sentenza d’appello in relazione alla recidiva contestata, ritenendola viziata.
Tuttavia, come vedremo, la struttura e il contenuto di questi motivi non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni: Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso in Cassazione generico inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali, che meritano un’analisi approfondita.
La Genericità dei Primi Motivi: La Mancanza dei Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
La Corte ha qualificato i primi tre motivi come “estremamente generici”. Secondo i giudici, le censure formulate dall’imputato erano semplici “mere doglianze in fatto”, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi già valutata dai giudici di merito. Un ricorso in Cassazione generico come questo non può essere accolto, poiché la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può, cioè, riesaminare i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Il provvedimento evidenzia che il ricorso era privo dei requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi concreti per sostenere le sue tesi, rendendo impossibile per la Corte individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato.
Il Motivo sulla Recidiva: Una Questione “Inedita” e di Merito
Anche il quarto motivo, relativo alla recidiva, è stato dichiarato inammissibile, ma per una ragione diversa: era “inedito”. La Corte ha osservato che questa specifica doglianza non era mai stata sollevata nel giudizio d’appello, durante il quale il ricorrente si era limitato a contestare l’eccessiva gravosità della pena.
La legge processuale (artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.) stabilisce che non si possono dedurre in Cassazione questioni non prospettate nei gradi precedenti, specialmente se, come in questo caso, coinvolgono profili di merito legati al potere discrezionale del giudice. Introdurre un argomento nuovo in sede di legittimità è una pratica non consentita che porta all’inammissibilità del motivo.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
La decisione in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare:
1. Specificità Obbligatoria: Un ricorso non può limitarsi a contestare genericamente la decisione impugnata. Deve articolare censure precise, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi fattuali a sostegno, in dialogo critico con la motivazione della sentenza precedente.
2. Niente Fatti, Solo Diritto: La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Le “doglianze in fatto” sono irricevibili. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di legittimità, cioè sulla violazione o errata applicazione della legge.
3. Principio Devolutivo: L’appello e il ricorso per cassazione sono governati dal principio devolutivo: si può discutere solo ciò che è stato specificamente contestato. Non è possibile introdurre motivi “inediti” in Cassazione che non siano stati prima sottoposti al vaglio della Corte d’Appello.
L’esito del processo, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ribadisce che un ricorso in Cassazione generico non è solo inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando è privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581 c.p.p., ovvero non indica chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle censure. In pratica, se si limita a contestare la ricostruzione dei fatti senza sollevare precise questioni sulla corretta applicazione della legge.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione se non è stato discusso in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un motivo è inammissibile se “inedito”, cioè sollevato per la prima volta in sede di legittimità senza essere stato precedentemente sottoposto al giudice d’appello. Questo vale soprattutto per questioni di merito, come la valutazione della recidiva.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATTOLICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, assolto l’imputato dal delitto di calunnia di cui al capo 12) della rubrica, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine ai delitti di insolvenza fraudolenta, sostituzione di persona aggravata, truffa, appropriazione indebita, furto aggravato e falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale sulla identità personale, rideterminando la pena finale inflitta;
Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrent denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità per i delitti di truffa, appropriazion indebita, furto e falso, lamentando, in particolare, la mancanza dell’elemento oggettivo, oltre a essere costituiti da mere doglianze in fatto, sono estremamente generici, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione resa dalla corte territoriale nella sentenza in verifica, non sono indicati gli elementi posti a sostegn delle censure formulate, necessari al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva, è inedito, posto che non risulta la formulazione della doglianza in sede di appello, allorché il ricorrente si è limitato a contestare l’eccessiva gravosità della pena finale. Ne deriva che, trattandosi di questione che involge profili di merito attinenti al potere discrezionale del giudice d merito, ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la censura non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024