Ricorso in Cassazione Generico: Guida Pratica all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede massima precisione e rigore tecnico. Un ricorso in Cassazione generico, privo di specificità e non adeguatamente argomentato, è destinato a un esito infausto: l’inammissibilità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione mal formulata, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due persone, legate da un vincolo matrimoniale, hanno impugnato una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il loro ricorso, presentato con un unico atto, è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte. Tuttavia, l’esame degli Ermellini si è fermato a un livello preliminare, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Criticità di un Ricorso in Cassazione Generico
La Corte ha immediatamente rilevato come l’unico motivo di ricorso fosse “del tutto generico ed aspecifico”. Invece di costruire una critica puntuale e argomentata della sentenza di secondo grado, i ricorrenti si sono limitati a:
* Enunciare in modo confuso questioni relative a presunti vizi di notifica.
* Contestare la partecipazione di uno degli imputati al reato attribuito all’altro.
* Lamentare la mancata applicazione di cause di non punibilità (come l’art. 131-bis c.p.).
Il tutto, però, senza allegare alcuna argomentazione giuridica concreta e senza dimostrare una reale contraddittorietà o assenza di motivazione nella decisione della Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso non dialogava con la sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre doglianze in modo astratto e atecnico.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un’impugnazione così formulata, la Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso
La motivazione dell’ordinanza è un vero e proprio manuale sul requisito della specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha ribadito che la mancanza di specificità non si esaurisce nella semplice genericità o indeterminatezza. Essa si manifesta soprattutto nella mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle argomentate nella decisione impugnata.
Un ricorso, per essere ammissibile, non può ignorare le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza contestata. Deve, al contrario, confrontarsi punto per punto con esse, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse difese del grado precedente o a enunciare principi astratti, senza calarli nel contesto specifico della motivazione appellata, viola l’art. 591, co. 1, lett. c), del codice di procedura penale e cade inevitabilmente nel vizio che conduce all’inammissibilità. La Corte ha richiamato una consolidata giurisprudenza sul punto, sottolineando come questo principio sia un cardine fondamentale per il corretto funzionamento del giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia evidenzia un’importante lezione pratica per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente ineccepibile. Un ricorso in Cassazione generico rappresenta una perdita di tempo e risorse, con l’aggravante di una condanna economica. La redazione dell’atto richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la costruzione di censure specifiche, puntuali e giuridicamente fondate, che dimostrino in modo inequivocabile i vizi del provvedimento contestato. In assenza di questo rigore, la porta della Cassazione resterà inesorabilmente chiusa.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e aspecifico, in quanto non si confrontava criticamente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso in Cassazione generico’?
Si intende un ricorso che enuncia i motivi in modo confuso, atecnico o astratto, senza fornire argomentazioni giuridiche effettive e senza stabilire una correlazione diretta con le ragioni esposte dal giudice nella decisione che si contesta.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
LA CAMERA NOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto è del tutto generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la motivazione appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), essendosi di fatto limitato il ricorrente ad enunciare in modo confuso e atecnico il mancato superamento della questione relativa alla corretta notifica effettuata nei confronti dei ricorrenti, al partecipazione della RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel reato attribuito al marito, nel non avere applicato nei suoi confronti la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., senz allegare alcuna argomentazione effettiva in diritto e non valida a sostenere la contraddittorietà o assenza della motivazione o la violazione di legge altrettanto genericamente evocata nel motivo;
ritenuto che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
osservato che nessuna censura è stata articolata quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente COGNOME;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.