Ricorso in Cassazione Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso davanti alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa tutela non è incondizionato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di redigere un atto specifico e pertinente. Analizziamo come un ricorso in Cassazione generico non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il proponente.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha inizio con una condanna a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, emessa dal Tribunale di Napoli. La decisione viene successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi all’esito dei primi due gradi di giudizio, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basa su un unico motivo, con cui si lamenta un vizio di motivazione e un’errata applicazione della legge in merito all’affermazione della sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: l’analisi del ricorso in Cassazione generico
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. La Corte lo ha giudicato affetto da “eccessiva genericità”. In pratica, le critiche mosse alla sentenza della Corte di Appello erano formulate in modo troppo vago e astratto, senza indicare con precisione quali parti della motivazione fossero errate e perché.
Inoltre, il ricorrente aveva basato gran parte della sua argomentazione su una precedente sentenza della Cassazione (la n. 1952 del 2013). Tuttavia, i giudici hanno rilevato che il principio di diritto espresso in quella vecchia sentenza si riferiva a una situazione fattuale e giuridica “non sovrapponibile” a quella del caso attuale. Citare precedenti non pertinenti è un errore che contribuisce a rendere il ricorso debole e, in questo caso, fatalmente generico.
Di fronte a un ricorso in Cassazione generico, la legge (art. 616 del codice di procedura penale) prevede una conseguenza chiara: la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha applicato questa norma, sottolineando che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è un requisito non negoziabile. Un ricorso non può limitarsi a una lamentela generale contro la sentenza impugnata. Deve, al contrario, articolare critiche precise, puntuali e giuridicamente fondate, indicando chiaramente le norme violate e i passaggi illogici della motivazione. L’errore di presentare un ricorso in Cassazione generico non solo preclude ogni possibilità di ottenere una revisione della decisione, ma si traduce anche in un costo economico certo e significativo per il cittadino.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo di impugnazione era affetto da ‘eccessiva genericità’ e faceva riferimento a un precedente giurisprudenziale non pertinente al caso specifico.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘eccessivamente generico’?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata sono formulate in modo vago e astratto, senza specificare quali parti della decisione siano contestate o quali leggi si ritengano violate, impedendo così alla Corte di valutare nel merito l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2266 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 09/03/1992
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la precedente sentenza del 29 novembre 2018 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 4 di reclusione, condizionalmente sospesa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto, come pure osservato dalla Corte di appello napoletana, l’evocazione innanzi a questo Collegio della sentenza n. 1952 del 2013 emessa da questa Corte di legittimità e di cui il principio in essa contenuto il ricorrente lamenta violazione fa riferimento ad una vicenda non sovrapponibile a quella in oggetto;
che il ricorso essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024
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