Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21219 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a AGRIGENTO il 21/01/1987 COGNOME nato a AGRIGENTO il 10/02/1966
avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di
Agrigento, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di minaccia e il solo Alcozer anche del delitto aggravato di lesioni personali;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in
ordine alla valutazione del quadro probatorio e all’affermazione di responsabilità, non
è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma
2-bis, cod.
proc. pen. e
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6
febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto
ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
In ogni caso, il suddetto motivo è inammissibile anche posto che, in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027), l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è prevista a pena di nullità; in ogni caso, il ricorso si rivela comunque dal contenuto del tutto generico, formato da asserzioni astratte.
2.1. Lette le conclusioni articolate e la nota spese della parte civile, pervenuta il 7.4.2025 e, dunque, tempestiva, sicchè possono essere rifuse le spese per il presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.800 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.800 oltre accessori di legge.
Così deciso 23 aprile 2