Ricorso in Cassazione Firmato dall’Imputato: Una Firma che Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione firmato dall’imputato personalmente può sembrare una via per far valere le proprie ragioni, ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che le regole procedurali sono ferree e la loro violazione comporta conseguenze severe. Con l’ordinanza n. 4176 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’appello alla massima istanza giurisdizionale richiede l’assistenza tecnica di un professionista qualificato, pena la dichiarazione di inammissibilità dell’atto e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Personale contro la Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare personalmente una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Invece di affidarsi a un legale iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, l’imputato ha redatto e sottoscritto di suo pugno il ricorso, depositandolo presso la Suprema Corte. Questa scelta, tuttavia, si è scontrata con una precisa disposizione del codice di procedura penale, modificata da una riforma entrata in vigore anni prima della proposizione del suo ricorso.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non ha avuto dubbi nel valutare il caso. Con una motivazione sintetica ma inequivocabile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha respinto l’impugnazione senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Sottoscrizione dell’Avvocato Cassazionista
La decisione della Corte si fonda interamente sull’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. La chiave di volta è la modifica introdotta dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha imposto un requisito formale inderogabile per la validità dei ricorsi di legittimità in materia penale.
La Riforma del 2017 e l’Art. 613 c.p.p.
A decorrere dal 3 agosto 2017, la legge stabilisce che gli atti di ricorso in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, esclusivamente da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa norma, nota come “difesa tecnica qualificata”, mira a garantire che le impugnazioni presentate alla Suprema Corte posseggano un elevato standard tecnico-giuridico, concentrandosi sui soli vizi di legittimità e non su una rivalutazione dei fatti. Poiché il ricorso in Cassazione firmato dall’imputato in questione è stato presentato dopo tale data, esso era insanabilmente viziato.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria, quantificata in tremila euro, a carico del ricorrente. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente inammissibili che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Imputati
Questa ordinanza conferma un principio cruciale: nel processo penale, e in particolare nella fase di legittimità, il “fai da te” non è ammesso. La sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale che assicura la qualità tecnica dell’atto e il rispetto del ruolo della Corte di Cassazione come giudice della sola legittimità. Per chiunque intenda impugnare una sentenza penale, è quindi imperativo rivolgersi a un legale specializzato, l’unico soggetto abilitato a redigere e firmare validamente un ricorso destinato alla Suprema Corte. Ignorare questa regola significa non solo perdere l’opportunità di far esaminare il proprio caso, ma anche esporsi a significative conseguenze economiche.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 103/2017, il ricorso in Cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Cosa prevede la legge per la sottoscrizione del ricorso in Cassazione penale?
L’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato nel 2017, impone che il ricorso sia sottoscritto esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La mancanza di tale sottoscrizione rende l’atto nullo.
Quali sono le conseguenze se il ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di sottoscrizione qualificata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
(dato avvi – S – o alle part udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato NOME COGNOME in epoca successiva all’entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.