Ricorso in Cassazione: L’Importanza della Sottoscrizione del Difensore
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un atto che l’imputato può compiere personalmente. Un errore formale, come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato specializzato, conduce a una declaratoria di inammissibilità con pesanti conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 336 c.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e altri, decideva di impugnare la sentenza della Corte d’Appello presentando personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione. Questo atto, compiuto senza l’assistenza e la firma di un difensore abilitato, ha dato origine al procedimento che si è concluso con l’ordinanza in commento.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero con una procedura camerale semplificata e non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità.
La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
La Violazione della Norma Procedurale
Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, modificata dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, cementato dalla pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914/2018). La ratio della norma è quella di assicurare un filtro di tecnicità e professionalità nel giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma una sede deputata a verificare la corretta applicazione della legge.
La sottoscrizione del difensore specializzato non è un mero requisito formale, ma un presupposto essenziale della “legittimazione processuale”. La legge, in altre parole, priva l’imputato della facoltà di stare personalmente in giudizio davanti alla Suprema Corte. L’assenza della firma dell’avvocato qualificato costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare il merito dei motivi di ricorso, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: il percorso verso la Corte di Cassazione è irto di tecnicismi che non ammettono improvvisazione. L’obbligo di avvalersi di un difensore cassazionista è assoluto e inderogabile. Chi tenta la via del “fai da te” non solo non ottiene una valutazione nel merito delle proprie ragioni, ma si espone a conseguenze economiche significative. La sanzione pecuniaria, infatti, non è solo una punizione per l’errore procedurale, ma anche un deterrente per evitare di sovraccaricare la Suprema Corte con ricorsi privi dei requisiti minimi di ammissibilità.
Un imputato può presentare personalmente il ricorso per cassazione?
No. L’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze se il ricorso in Cassazione è presentato senza la firma dell’avvocato specializzato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Come decide la Corte in questi casi di palese inammissibilità?
La Corte provvede “senza formalità di procedura” con una trattazione camerale non partecipata (de plano), come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, quando il ricorso è manifestamente inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato ayyise-atrér parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 38077/23 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di cond alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. ed altro;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittima processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di per dall’imputato, in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memori motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore i nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difens (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «s formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento de spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024