Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE
Fa – to avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 6 ottobre 2023 e resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Pordenone aveva applicato a COGNOME NOME la pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed C 13.334 di multa avendolo ritenuto del reato ascritto;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente;
osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugNOMErio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, s la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolar dell’atto stesso (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021);
che nel caso di specie al ricorso risulta apposta la sottoscrizione personale del ricorrente solo autenticata dall’AVV_NOTAIO;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
il Presidente