Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
(dato avviso -alTe udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 Oqostd 2023 la Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti ed ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen. riformava parzialmente la precedente sentenza emessa il 5 maggio 2022 con cui il Tribunale di Nola aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000 di multa COGNOME, rideterminando la pena applicata in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 4.000 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente;
osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, s la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolar dell’atto stesso (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere ste Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024