Ricorso in Cassazione: La Sottoscrizione dell’Avvocato è Cruciale
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità. Questa decisione sottolinea come un vizio di forma possa precludere l’esame nel merito di una questione, anche importante come la liberazione anticipata.
Il Caso in Analisi: un Ricorso Personale Respinto
La vicenda nasce dalla richiesta di un detenuto di ottenere il beneficio della liberazione anticipata, una riduzione di pena per buona condotta. La sua istanza era stata respinta prima dal Magistrato di Sorveglianza e poi, in sede di reclamo, dal Tribunale di Sorveglianza.
Contro quest’ultima decisione, il condannato decideva di agire personalmente, presentando un ricorso in Cassazione senza l’assistenza di un legale, riservandosi di far presentare i motivi specifici in un secondo momento dai suoi difensori. Questo atto, apparentemente semplice, si è rivelato un errore procedurale fatale.
La Decisione della Corte: un Ricorso in Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della richiesta di liberazione anticipata, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma precisa e inderogabile del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto la sua istanza definitivamente archiviata, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la regola dell’art. 613 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente noto come ‘avvocato cassazionista’.
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto ‘personalmente dal condannato’. Questa circostanza, di per sé, viola la prescrizione normativa. La legge intende garantire che il giudizio di legittimità, data la sua elevata tecnicità, sia gestito esclusivamente da professionisti con una specifica qualificazione. La sottoscrizione del difensore non è quindi una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale che assicura la qualità tecnica della difesa davanti alla Suprema Corte. La mancanza di tale sottoscrizione ha reso il ricorso irricevibile, impedendo ai giudici di valutare se il diniego della liberazione anticipata fosse o meno legittimo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
L’ordinanza offre una lezione chiara: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, il ‘fai-da-te’ non è ammesso. Chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Ignorare questa regola comporta conseguenze gravi: l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia, specialmente nei suoi gradi più alti, deve avvenire attraverso canali procedurali corretti, a garanzia della serietà e della tecnicità del contraddittorio.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, secondo l’art. 613 del codice di procedura penale, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso specifico.
La Corte ha esaminato nel merito la richiesta di liberazione anticipata?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della richiesta. La dichiarazione di inammissibilità per un vizio di forma, ovvero la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista, ha impedito alla Corte di valutare le ragioni della richiesta del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45430 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45430 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avv).só alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha respinto l’istanza di concessione della liberazione anticipata in riferimento ai 22.1.2021 – 22.7.2022;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato riservando la presentazione dei motivi ai difensori;
Rilevato che l’ad 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023