Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato Cassazionista è Indispensabile
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase estremamente tecnica del processo penale, che richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche il rispetto di rigidi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una delle regole più importanti: l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni di questa regola inderogabile.
Il Caso: un Ricorso Presentato Senza Difensore
I fatti alla base della decisione sono semplici ma emblematici. Un soggetto, a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, decideva di impugnare tale provvedimento presentando personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione. L’atto, quindi, non recava la firma di un avvocato, ma unicamente quella della parte interessata. Questo errore procedurale è stato il fulcro della decisione della Suprema Corte.
L’Obbligo di Difesa Tecnica nel Ricorso in Cassazione
La normativa processuale penale è molto chiara su questo punto. Gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabiliscono che l’atto di ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa previsione non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale del sistema giudiziario. Assicura che l’impugnazione davanti al più alto organo della giurisdizione sia fondata su motivi di legittimità solidi e tecnicamente ben articolati, evitando ricorsi pretestuosi o mal formulati che ingolferebbero inutilmente la Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, esaminati gli atti, ha rilevato immediatamente il vizio procedurale. L’atto di impugnazione era stato proposto ‘personalmente dall’interessato’, in palese violazione delle norme citate. I giudici hanno quindi agito ‘de plano’, ovvero senza necessità di un’udienza formale, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto anch’esso dalla Riforma Orlando. Questa norma consente alla Corte di dichiarare immediatamente l’inammissibilità del ricorso quando sussistono vizi evidenti come quello in esame. La decisione è stata perciò rapida e inevitabile, basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale, come richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 2017.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’esito del procedimento è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha due conseguenze pratiche molto importanti per il ricorrente. In primo luogo, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è diventata definitiva, non potendo essere riesaminata nel merito. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili. La vicenda insegna che il ‘fai da te’ legale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, non solo è inefficace, ma può anche rivelarsi molto costoso.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, il provvedimento chiarisce che il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come previsto dagli artt. 571 e 613 del codice di procedura penale. La presentazione personale da parte dell’interessato lo rende inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Se il ricorso è inammissibile per mancanza della firma di un avvocato abilitato, viene dichiarato tale ‘de plano’, cioè senza ulteriori formalità. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Qual è la norma che impone questa regola?
La decisione si basa sugli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017. La Corte applica inoltre l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per la dichiarazione di inammissibilità ‘de plano’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15716 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
[dato Viso -iile parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, NOME COGNOME, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024.