Ricorso in Cassazione: Firma dell’Avvocato è Requisito Essenziale
Presentare un Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata del processo penale dove i requisiti di forma assumono un’importanza cruciale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’obbligo di sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità. L’ordinanza analizzata dimostra come un errore procedurale, apparentemente semplice, possa precludere l’esame nel merito della questione e comportare severe conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, si rivolgeva al giudice dell’esecuzione per ottenere un ricalcolo della pena cumulata, in seguito a una nuova sentenza di condanna. Il suo obiettivo era l’applicazione del criterio moderatore previsto dall’articolo 78 del codice penale. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la sua istanza.
Contro questa decisione, il condannato decideva di proporre personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione, depositando la dichiarazione direttamente presso l’ufficio matricola del carcere. Anche i motivi a sostegno del ricorso, presentati in un secondo momento, recavano unicamente la sua firma.
La Decisione della Corte: Vizio di Forma e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della richiesta di ricalcolo della pena, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e basata su un presupposto puramente procedurale: la violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale.
La Corte ha rilevato che sia l’atto introduttivo del ricorso sia i motivi successivi erano stati sottoscritti personalmente dal condannato e non, come richiesto dalla legge, da un difensore iscritto all’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni: l’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Questa disposizione mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte, la quale è chiamata a decidere su questioni di pura legittimità e non sul fatto. La firma del difensore specializzato non è una mera formalità, ma una garanzia di professionalità e competenza tecnica, essenziale per il corretto funzionamento del giudizio di cassazione. L’assenza di tale sottoscrizione costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di procedere con l’analisi del contenuto del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sua richiesta non è stata esaminata, e la decisione del giudice dell’esecuzione è rimasta invariata. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità. La pronuncia, quindi, non solo conferma l’importanza del rispetto delle regole procedurali, ma serve anche da monito: il tentativo di agire personalmente in Cassazione, senza l’assistenza di un legale qualificato, non solo è destinato al fallimento ma comporta anche un ulteriore onere economico.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che, a pena di inammissibilità, l’atto di ricorso e i relativi motivi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La regola della firma dell’avvocato specializzato vale anche per i motivi aggiunti presentati dopo il ricorso?
Sì, l’ordinanza specifica che l’obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore specializzato, previsto dall’art. 613 c.p.p., si applica sia all’atto di ricorso iniziale sia alle memorie e ai motivi nuovi presentati successivamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1387 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1387 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di Alessandria udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Alessandria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la medesima l’istanza proposta da NOME COGNOME finalizzata a ottenere un nuovo calcolo delle pene già espiate e di applicare il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. alle pene relative alle sentenze successivamente emesse e, in specifico, a quella del Tribunale di Catanzaro che lo ha condannato alla pena di mesi sei per il reato di cui all’art. 635 cod. pen.
Rilevato che il ricorso Ł stato proposto il 19 giugno 2025 con dichiarazione resa personalmente dal condannato all’ufficio matricola e che anche i motivi, successivamente e tardivamente consegnati all’ufficio matricola il 6 luglio 2025, sono sottoscritti dallo stesso condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso Ł pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 17521/2025
CC – 04/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO