Ricorso in Cassazione: Perché è Indispensabile la Firma dell’Avvocato
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza, ma è un percorso irto di regole procedurali precise. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una di queste regole fondamentali: l’appello non può essere un’iniziativa ‘fai-da-te’. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato inammissibile un ricorso perché privo di un requisito essenziale: la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo speciale. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di minaccia, emessa in primo grado dal Giudice di Pace e successivamente confermata dal Tribunale. L’imputata, ritenendosi ingiustamente condannata, decideva di giocare l’ultima carta a sua disposizione, presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza.
Questo atto, tuttavia, conteneva un vizio di forma destinato a rivelarsi fatale: la firma in calce al ricorso era quella della stessa imputata e non, come richiesto dalla legge, quella di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Decisione sul Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha tagliato corto dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. Una decisione secca, basata su un principio non derogabile della procedura penale.
Le Motivazioni: Il Filtro Tecnico del Difensore
La motivazione della Corte si fonda sull’interpretazione degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha introdotto una regola stringente: qualsiasi ricorso per cassazione, in ogni materia (inclusa quella cautelare), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale.
La norma non è un mero formalismo. La sua ratio è quella di garantire che l’accesso alla Suprema Corte sia mediato da un professionista qualificato, capace di operare un vaglio tecnico sulle censure da proporre. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (un giudizio di legittimità). Per questo motivo, la legge impone un ‘filtro’ qualitativo, assicurato dalla competenza specifica dell’avvocato cassazionista, che impedisce alla Corte di essere sommersa da ricorsi infondati o mal formulati.
La Corte ha inoltre richiamato un suo precedente autorevole (Sezioni Unite, n. 8914/2017), che aveva già chiarito come la parte non possa, in nessun caso, presentare personalmente il ricorso, nemmeno se essa stessa fosse un avvocato.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche
La pronuncia in esame offre un insegnamento inequivocabile: nel processo penale, e in particolare nella fase di legittimità, l’assistenza di un difensore specializzato non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile. Tentare di agire in autonomia di fronte alla Corte di Cassazione non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Questa ordinanza ribadisce la centralità del ruolo tecnico dell’avvocato, posto a garanzia sia della qualità della giustizia che dei diritti della stessa parte che intende ricorrere.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione firmandolo personalmente?
No, la legge richiede, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Il ricorso firmato personalmente dalla parte è irricevibile.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso di 4.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva del provvedimento impugnato.
Quale legge ha stabilito l’obbligo della firma dell’avvocato cassazionista?
Questo obbligo è stato rafforzato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la possibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
Idato avviso alle parti;’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Fogg che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Trinitapoli con la qua l’imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia;
considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmen sottoscritto dall’imputata posto che il ricorso per cassazione avverso qual tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può esse proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata ag artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve es sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, R 272010);
ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, comport condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro quattromila a favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Corsigliere estensore
Il Presidente