Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LATISANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
Fraio avviso alle parti i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’atto di appello proposto da COGNOME e COGNOME NOME, avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Udine in data 28/04/2021, è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d’Appello di Trieste, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell’ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui all’art. 659 cod. pen.;
rilevato che la predetta impugnazione è stata proposta personalmente dagli imputati;
considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l’impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto;
ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024
Il consigli COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente