Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Angri il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 22/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato senza formalità secondo il rito indicato all’art. 610, comma 5 bis cod. proc.
pen..
.IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermat quella di primo grado, è stato proposto personalmente dall’interessato, che ha sottoscrit l’atto inviato alla Corte di appello di Salerno, con firma autenticata dal difensore.
1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data d entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escluder facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti n speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, p asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui no consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’eser delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facolt difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualifica professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragione l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spes dello Stato.).
1.2. Il ricorso deve ,pertanto,essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.