Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI 06TFUFL nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Livorno che, ai sensi dell’art. 444 co proc. pen., ha applicato nei confronti di NOME la pena concordata con il pubblic ministero per i delitti cui agli artt. 110,624 bis comma 3 e 625 co. 1 nn. 2 e 5 cod p commesso in Livorno il 29/11/2023.
1.Ha promosso ricorso per cassazione l’imputato, che ha dedotto un unico motivo di ricorso, sottoscritto personalmente, con il quale ha lamentato vizio di motivazione in ordine al sussistenza dei presupposti dell’affermazione di responsabilità.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esser sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostan del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, iDer il quale si richie necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024
Il consigliere estensore
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