Ricorso in Cassazione: L’Errore Fatale della Firma Personale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione non può essere un’iniziativa ‘fai-da-te’. La firma di un avvocato specializzato non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale, la cui mancanza comporta conseguenze severe. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un errore procedurale possa vanificare le ragioni di un cittadino, portando non solo al rigetto del ricorso ma anche a sanzioni economiche.
Il Caso in Esame: Un Appello Contro l’Archiviazione
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da una persona offesa avverso un’ordinanza di archiviazione emessa dal Tribunale di Chieti. Sentendosi lesa dalla decisione del giudice di primo grado di chiudere il procedimento, la parte offesa ha deciso di impugnare tale provvedimento, rivolgendosi direttamente alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, nel redigere e presentare l’atto, ha commesso un errore cruciale: ha sottoscritto personalmente il ricorso, senza avvalersi dell’assistenza e della firma di un difensore.
La Decisione della Corte sul ricorso in Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e inevitabile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. I giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, poiché l’atto era viziato da un difetto preliminare e insuperabile. La conseguenza di tale declaratoria, come previsto dalla legge, è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Regola Inderogabile dell’Art. 613 Cod. Proc. Pen.
La decisione della Corte si fonda su una norma chiara del codice di procedura penale: l’articolo 613. Questa disposizione stabilisce in modo inequivocabile che le impugnazioni di legittimità, ovvero i ricorsi presentati alla Corte di Cassazione, devono essere sottoscritte, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La ratio di questa norma è duplice. In primo luogo, mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte, che è giudice della legge e non dei fatti. In secondo luogo, serve a filtrare i ricorsi, assicurando che solo quelli fondati su valide argomentazioni giuridiche raggiungano l’ultimo grado di giudizio. La firma della parte personalmente, anche se è la diretta interessata, non possiede i requisiti tecnici e legali richiesti per questo specifico tipo di impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Persona Offesa
Questa pronuncia serve come monito fondamentale: chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione deve obbligatoriamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Il tentativo di agire in autonomia, spinti magari dalla convinzione delle proprie ragioni o dal desiderio di risparmiare sui costi legali, è destinato a fallire e a rivelarsi controproducente. La procedura penale, specialmente nei suoi gradi più alti, è governata da formalismi rigorosi che non ammettono deroghe. Ignorarli non solo impedisce di ottenere giustizia, ma espone anche a significative sanzioni pecuniarie, rendendo l’errore ancora più amaro.
Una persona offesa può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, ha stabilito che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto del ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso era stato proposto dalla persona offesa contro un’ordinanza di archiviazione emessa dal Tribunale di Chieti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45317 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASALINCONTRADA il 27/12/1952 parte offesa nel procedimento
c/ i
NOME nato a SCURCOLA MARSICANA il 28/02/1948
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di avverso l’ordinanza di archiviazione in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla persona offesa quando di contro, ai sensi dell’ art. 613 cod. proc. pen., l’impugnazione di legittimità va sottosc da difensore iscritto nell’apposito albo;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, pronunziata de plano, conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.