Ricorso in Cassazione Dopo Patteggiamento in Appello: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del ‘patteggiamento in appello’, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, offre una via per definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulle successive possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti del ricorso in Cassazione proposto contro una sentenza frutto di tale accordo, ribadendo la natura quasi definitiva di questa scelta processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato in primo grado dal Tribunale. In sede di appello, l’imputato e la procura generale raggiungevano un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., ottenendo una riduzione della sanzione inflitta. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione riguardo alla mancata applicazione di una causa di non punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p. È interessante notare che questo specifico motivo non era stato originariamente sollevato nell’atto di appello, che si concentrava su altre questioni, come il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
I Limiti al Ricorso in Cassazione e i Motivi dell’Inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti fondamentali sulla portata del patteggiamento in appello. I giudici hanno sottolineato che, aderendo all’accordo sulla pena, l’imputato di fatto rinuncia ai motivi di appello originariamente proposti. Di conseguenza, l’ambito di valutazione del giudice d’appello viene circoscritto alla ratifica dell’accordo stesso.
Questo principio, noto come effetto devolutivo, limita la cognizione del giudice ai soli punti oggetto di contestazione. Se l’imputato rinuncia a tali punti in cambio di una pena concordata, non può pretendere che il giudice si pronunci su di essi, né tantomeno sollevare nuove questioni in Cassazione. Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi eccezionali e tassativi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su due principi consolidati in giurisprudenza.
In primo luogo, ha ribadito che il giudice d’appello che accoglie una richiesta di pena concordata non è tenuto a motivare il mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p. (come l’evidenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso). La rinuncia ai motivi di appello restringe il campo decisionale del giudice alla sola congruità dell’accordo raggiunto tra le parti.
In secondo luogo, la Cassazione ha precisato che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in appello è ammissibile solo se contesta vizi specifici legati alla formazione dell’accordo. Tali vizi possono riguardare:
1. La formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se viziata da errore o violenza).
2. Il consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito.
Poiché i motivi sollevati dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie, ma miravano a riaprire una discussione sul merito della vicenda, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un punto cruciale della procedura penale: la scelta di concordare la pena in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato ottiene il beneficio di una pena certa e ridotta, ma al prezzo di una sostanziale preclusione a ulteriori impugnazioni di merito. La possibilità di un ricorso in Cassazione viene confinata a un controllo sulla correttezza procedurale dell’accordo, senza poter più contestare il fondamento dell’accusa. Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta del patteggiamento in appello, essendo una strada che, una volta intrapresa, difficilmente consente ripensamenti.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello (c.d. patteggiamento in appello)?
Sì, ma la possibilità è estremamente limitata. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici che non riguardano il merito della causa.
Quali sono i motivi validi per un ricorso in Cassazione dopo un patteggiamento in appello?
I motivi ammissibili sono quelli relativi a eventuali vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, oppure nel caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto.
Dopo un accordo sulla pena in appello, il giudice deve motivare perché non ha assolto l’imputato?
No. In virtù dell’accordo e della conseguente rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata alla ratifica dell’accordo e non si estende all’obbligo di motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall’art. 129 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 79 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 79 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 27/02/1990
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Napoli, previo accordo delle parti ai dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva ridotto la pena inflittagli con la sen primo grado del Tribunale di Napoli del 13.2.2023;
Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell’art. 60 e), in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione, che, peraltro, non risulta avesse costituito motivo di appello (originaria limitato, per quanto emerge dalla pronuncia impugnata, alle doglianze relativ diniego dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-b pen. e delle circostanze attenuanti generiche);
Considerato, in ogni caso, che: 1) in tema di “patteggiamento in appello” co reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo gr nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul manc proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabil prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del gi è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, 274522); 2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca moti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordat consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme d pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in qu presentato in violazione del disposto di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 26.9.2024