Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3653 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 15/08/1981
avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato av)4’o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 30950/2024 – Rel. COGNOME – Ud. 27.11.2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino il 10 luglio 2024 per il reato di lesioni personali aggravate;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.
Considerato, in particolare, che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475; Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636 – 01);
Considerato altresì che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in violazione di quanto statuito dall’art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024 Il Consigliere estensore
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