Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 22 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 17/10/2022 che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di occupazione abusiva di un immobile.
Ricorre l’imputato personalmente deducendo violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in ordine all’affermazione di responsabilità.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi d impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto non sottoscritta da difensore iscritto nell’albo dei soggetti abil al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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La Presidente
NOME COGNOME
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( A)ina COGNOME
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