Ricorso in Cassazione con Avvocato non Iscritto: una Lezione sull’Inammissibilità
Il percorso verso la giustizia è lastricato di norme procedurali rigorose, la cui osservanza è fondamentale per la validità di ogni atto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole cardine: la necessità che il legale sia specificamente abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori. L’analisi di questo caso di ricorso in Cassazione con avvocato non iscritto all’apposito albo speciale offre spunti essenziali per comprendere le gravi conseguenze di un vizio di forma di tale portata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva inizialmente proposto appello, ma l’atto è stato successivamente convertito in un ricorso per cassazione, come previsto dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale. Questo passaggio ha spostato la competenza del giudizio alla Suprema Corte, attivando una serie di requisiti procedurali molto più stringenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’esito del giudizio è stato netto e perentorio: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare di carattere puramente formale. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale dell’Avvocato Cassazionista nel Ricorso in Cassazione con Avvocato non Iscritto
La motivazione della Corte si fonda su un unico, ma decisivo, punto: la violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che l’avvocato che aveva firmato il ricorso non risultava iscritto a tale albo. Questa verifica, effettuata consultando il sito del Consiglio Nazionale Forense, ha reso palese un vizio insanabile. La legge richiede questa speciale abilitazione perché il giudizio di cassazione è un giudizio di pura legittimità, che richiede competenze tecniche e una specializzazione molto elevate per contestare non i fatti, ma la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici dei gradi precedenti. La mancanza di questo requisito formale ha quindi impedito alla Corte di procedere con l’esame del merito del ricorso in Cassazione con avvocato non iscritto, rendendolo irricevibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel processo, la forma è sostanza. La scelta del difensore non è un dettaglio trascurabile, specialmente quando si intende adire la Suprema Corte. Le implicazioni pratiche di un errore di questo tipo sono gravi per l’assistito:
1. Impossibilità di riesame: La declaratoria di inammissibilità impedisce che le ragioni del ricorso vengano esaminate, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
2. Sanzioni economiche: Il ricorrente subisce un danno economico, dovendo farsi carico non solo delle spese del procedimento ma anche di una sanzione pecuniaria.
In conclusione, questo caso sottolinea l’importanza per chiunque si trovi ad affrontare un percorso giudiziario di affidarsi a professionisti non solo competenti, ma anche formalmente abilitati per il grado di giudizio specifico. La verifica dell’iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti è un dovere preliminare sia per il legale che per il cliente, al fine di evitare che un errore procedurale comprometta irrimediabilmente l’esito di una controversia.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che ha firmato l’atto non era iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Qual è il requisito fondamentale per un avvocato che presenta un ricorso in Cassazione?
Il requisito fondamentale è che il difensore sia iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La mancanza di tale iscrizione costituisce un vizio che rende l’atto inammissibile.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2527 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/04/1985
avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
F o avviso alle parti
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che l’appello, convertito in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc pen., incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, cod. proc. p secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pen inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”, mentre nel in esame l’avv. NOME COGNOME da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, n risulta iscritto a tale albo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.