Ricorso in Cassazione: l’importanza dell’avvocato cassazionista
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che il ricorso in Cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa ordinanza evidenzia come un vizio di forma, apparentemente tecnico, possa avere conseguenze determinanti sull’esito del giudizio, portando a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari (GUP) presso il Tribunale di Parma nei confronti di un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza. La pena inflitta era stata convertita in lavori di pubblica utilità.
Contro tale decisione, l’imputato, tramite il suo legale, proponeva appello. Tuttavia, ai sensi dell’art. 593 del codice di procedura penale, questo tipo di sentenze non è appellabile. Di conseguenza, gli atti del procedimento sono stati trasmessi direttamente alla Corte di Cassazione, qualificando l’impugnazione come ricorso.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di ‘ius postulandi’
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda un requisito formale, ma invalicabile, per l’accesso al giudizio di legittimità. La legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile che i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Nel caso di specie, il legale che aveva redatto e sottoscritto l’atto di impugnazione non risultava iscritto in tale albo. Questo difetto, noto come mancanza dello ‘ius postulandi’ (il diritto di rappresentare una parte in giudizio), costituisce una causa di inammissibilità del ricorso che non può essere sanata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi sulla chiara disposizione normativa. La modifica legislativa del 2017 ha eliminato la possibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso, rendendo la difesa tecnica da parte di un avvocato cassazionista un requisito imprescindibile. La ratio di questa norma è quella di assicurare un elevato livello di competenza tecnica nel giudizio di legittimità, che si concentra su questioni di diritto e non sul riesame dei fatti.
Inoltre, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale condanna consegue automaticamente alla declaratoria di inammissibilità, in quanto non sono state ravvisate cause di esclusione della colpa in capo al ricorrente, come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale di affidarsi a professionisti qualificati per ogni grado di giudizio. In particolare, per il ricorso in Cassazione, la scelta di un avvocato iscritto all’albo speciale non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità la cui mancanza preclude ogni possibilità di esame nel merito della questione. La decisione sottolinea la rigidità delle norme procedurali e le severe conseguenze economiche che possono derivare dalla loro inosservanza, a totale carico della parte che ha proposto il ricorso.
Perché un appello è stato deciso direttamente dalla Corte di Cassazione?
Perché la sentenza di primo grado, che disponeva la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, era inappellabile secondo l’art. 593 del codice di procedura penale. In questi casi, l’impugnazione viene automaticamente qualificata come ricorso per Cassazione.
Qual è il requisito formale che ha causato l’inammissibilità del ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha sottoscritto non era iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale, a pena di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di PARMA
p ato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza del GUP presso il Tribu Parma indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di guida in ebbrezza, disponendo la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità l’inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen, gli trasmessi presso questa Corte.
L’impugnazione è inammissibile. La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vi 3 agosto 2017, all’arti, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, co pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente consegue che dalla sua entrata in vigore i ricorsi per cassazione debban sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo special di cassazione. L’AVV_NOTAIO, che ha proposto l’atto di appello, n essere iscritto all’albo speciale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al p delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecun nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigl’ere estensore
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