Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1609 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
(
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il 03/06/1983
avverso il provvedimento del 12/06/2023 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di MESSINA
Ovke , rj dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME del foro di Milano, ha impugnato, dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 12 giugno 2023, ha rigettato l’istanza di permesso di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, per alcune ore al giorno, onde provvedere alle proprie esigenze di vita.
Considerato che l’impugnazione (proposta dalla difesa in data 27 giugno 2023: cfr. reclamo a firma dell’avv. NOME COGNOME è stata convertita – di ufficio – dal Tribunale di sorveglianza adito, in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., all’esito dell’udienza del 13 settembre 2023.
Ritenuto che l’impugnazione proposta da difensore indicato dall’Ufficio preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte (iscrizione avvenuta in data 24 novembre 2023), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale con vizio originario dell’atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) Clli segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente