Ricorso in Cassazione: Inammissibile se l’Avvocato non è Cassazionista
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma è regolato da norme procedurali precise, la cui violazione può avere conseguenze definitive. Un chiaro esempio emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha ribadito un principio cruciale: un ricorso in Cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questo caso dimostra come un vizio di forma possa precludere l’esame nel merito di una questione, con pesanti ricadute per l’imputato.
Il Caso: Dall’Assoluzione all’Impugnazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, che aveva assolto un imputato dall’accusa di truffa (art. 640 c.p.) con la formula più ampia: “per non aver commesso il fatto”. Nonostante l’esito favorevole, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di proporre appello contro tale decisione, contestando presumibilmente la formula dubitativa adottata e la condanna alle spese.
L’atto di appello, tuttavia, è stato convertito in un ricorso per cassazione. Questa conversione avviene quando l’impugnazione non è proponibile nella forma scelta, ma presenta i requisiti per un diverso mezzo di gravame. Il procedimento è quindi approdato dinanzi alla Suprema Corte per la valutazione di legittimità.
Il Vizio Procedurale nel Ricorso in Cassazione
Il nodo cruciale della vicenda, che ha determinato l’esito del giudizio, non riguarda il merito della causa, ma un aspetto puramente formale. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La normativa vigente, in particolare a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Questa figura, comunemente nota come “avvocato cassazionista”, possiede una specifica qualifica che ne attesta l’esperienza e la competenza per agire di fronte alla massima istanza giurisdizionale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, non ha fatto altro che applicare un principio consolidato e rafforzato dalla recente riforma. I giudici hanno richiamato una vasta giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite (sent. n. 8914/2017), che ha costantemente affermato la natura inderogabile di tale requisito.
La mancanza dell’abilitazione del difensore costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare le ragioni dell’impugnazione. La logica dietro questa regola è garantire che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo, sia affidato a professionisti con una preparazione specifica. La dichiarazione di inammissibilità, in questo contesto, è una conseguenza automatica e inevitabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte comporta due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, l’inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza di primo grado. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito sull’importanza fondamentale di affidarsi a professionisti qualificati per ogni grado di giudizio. In particolare, prima di intraprendere un ricorso in Cassazione, è essenziale verificare che il proprio legale possieda l’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Un errore su questo punto, come dimostra il caso in esame, non solo vanifica ogni possibilità di successo, ma comporta anche un ulteriore onere economico.
Perché un appello contro una sentenza di assoluzione è stato convertito in ricorso per Cassazione?
Sebbene il testo non lo espliciti, la conversione avviene quando l’impugnazione non è proponibile nella forma scelta. In questo caso, essendo la formula assolutoria piena (“per non aver commesso il fatto”), un appello nel merito non era ammissibile, rendendo il ricorso per cassazione l’unica via per contestare eventuali aspetti di legittimità della sentenza.
Qual è il motivo principale per cui il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il motivo è un vizio di forma: il difensore che ha proposto e sottoscritto il ricorso non era iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, un requisito obbligatorio a pena di inammissibilità secondo gli artt. 571 e 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, una ammenda di 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di CUNEO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Cuneo ha assolto per non aver commesso il fatto COGNOME NOME dal reato allo stesso ascritto (artt. 640 cod.pen.).
COGNOME NOME ha proposto appello avverso la predetta decisione per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO; l’appello è stato convertito in ricorso per cassazione e risulta proposto con motivi con i quali è stata contestata la formula dubitativa adottata dal Tribunale e la condanna alle spese del ricorrente.
Il ricorso, presentato come appello (non proponibile in considerazione della formula assolutoria secondo la quale il COGNOME non ha commesso il fatto) è inammissibile, atteso che a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, mentre il difensore NOME COGNOME non risulta allo stato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018,COGNOME,Rv. 274636,Sez. 5, n. 18315 del 25/03/ 2019, NOME, Rv. 276039 – 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024.