Ricorso in Cassazione: L’Importanza della Sottoscrizione dell’Avvocato Abilitato
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’istanza delicata dove si possono far valere solo vizi di legittimità. Proprio per la sua importanza, la legge prevede requisiti formali molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come la violazione di queste norme, in particolare quelle relative alla sottoscrizione dell’atto, possa portare a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso, senza neppure entrare nel merito della questione. Vediamo insieme il caso specifico e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva parzialmente riformato una precedente condanna, rideterminando la pena per un’imputata a otto mesi di reclusione per un reato previsto dalla legislazione sui reati tributari (art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000).
L’imputata, non ritenendo corretta la decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il motivo principale del suo ricorso era la presunta mancata verifica, da parte dei giudici d’appello, di eventuali cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Violazione Procedurale e il Ricorso in Cassazione
Il problema, tuttavia, non risiedeva nel merito della doglianza, ma nella forma con cui il ricorso in Cassazione è stato presentato. La Corte ha infatti rilevato un vizio insanabile: l’atto era stato proposto personalmente dall’imputata.
Questa modalità è in diretta violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Tale norma, a seguito delle modifiche introdotte nel 2017, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti. Si tratta di un elenco di avvocati che hanno maturato una specifica qualificazione per patrocinare di fronte alla Suprema Corte. Nel caso di specie, questa condizione non era stata rispettata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che la mancanza della sottoscrizione di un avvocato cassazionista è un presupposto di ammissibilità fondamentale che non può essere sanato. I giudici hanno chiarito che a nulla vale la delega per il semplice deposito dell’atto rilasciata a un avvocato, anche se regolarmente iscritto al proprio foro.
Seguendo un orientamento consolidato (richiamando la sentenza n. 11126 del 2021), la Cassazione ha ribadito che la natura dell’atto di impugnazione è strettamente personale del difensore abilitato. Pertanto, né l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, né la firma ‘per accettazione’ del mandato da parte di un avvocato non iscritto all’albo speciale, possono attribuire a quest’ultimo la titolarità dell’atto stesso. La Corte ha inoltre precisato che anche l’avvocato che aveva ricevuto la delega al deposito, nel caso specifico, non era iscritto all’albo speciale, rendendo la sua presenza irrilevante ai fini della validità del ricorso.
Le Conclusioni
La decisione è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia ha due conseguenze pratiche immediate per la ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza sottolinea un principio cruciale nella procedura penale: le regole formali non sono meri cavilli, ma garanzie di professionalità e competenza, soprattutto in un giudizio di legittimità come quello in Cassazione. La scelta di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori non è una formalità, ma un requisito essenziale per la validità stessa dell’impugnazione.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se il ricorso è firmato da un avvocato non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte non esamina il merito della questione e l’atto è considerato come se non fosse mai stato presentato validamente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12068 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 02/01/1975
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
Ldato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 23/9/2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22/11/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava in 8 mesi di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME con riguardo al delitto di cui all’art. 8, comma 2-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputata, censurando che la Corte di appello non avrebbe verificato la presenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso (peraltro, del tutto generico) è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputata, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., che – novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 – impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. A sanare la mancanza del presupposto di ammissibilità, peraltro, non vale la delega al deposito del ricorso rilasciata all’Avv. NOME COGNOME, del foro di Napoli: per costante e condiviso indirizzo, infatti, in caso di ricorso proposto da avvocato non iscritto all’albo citato è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso stesso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (tra le altre, Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, COGNOME, Rv. 281475). Con la precisazione, peraltro, che la citata Avv. COGNOME non è iscritta all’albo di cui all’art. 613 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
sigliere estensore
Il Presidente