Ricorso in Cassazione: la Firma dell’Avvocato è Decisiva
Un ricorso in Cassazione può essere respinto prima ancora di essere discusso nel merito. Ciò accade quando mancano requisiti fondamentali previsti dalla legge, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Il caso in esame evidenzia come un dettaglio apparentemente formale, ovvero l’iscrizione dell’avvocato difensore in un apposito albo, possa determinare l’esito del giudizio e comportare conseguenze economiche significative per il cittadino.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Impugnazione
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di primo grado, che condannava un imputato al pagamento di un’ammenda di 258,00 euro per un reato previsto dal D.Lgs. 139/2006. La difesa, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva appello, contestando la sussistenza stessa del reato.
Tuttavia, l’atto di impugnazione veniva trasmesso direttamente alla Corte di Cassazione. Il motivo di questa trasmissione risiede in una precisa norma del codice di procedura penale (art. 593, comma 3), che stabilisce l’inappellabilità delle sentenze che applicano la sola pena dell’ammenda. In questi casi, l’unico rimedio concesso è il ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Giunto l’atto al vaglio della Suprema Corte, l’esito è stato netto e immediato: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha nemmeno analizzato le ragioni della difesa relative alla presunta innocenza dell’imputato. Il problema era un altro, di natura puramente procedurale.
L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce infatti che, per presentare un ricorso in Cassazione in materia penale, è necessario che l’avvocato difensore sia iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Nel caso di specie, il legale che aveva firmato l’atto non possedeva tale requisito. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato come proposto da un soggetto non legittimato, un vizio insanabile che ne ha determinato l’immediata reiezione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono lineari e si fondano su un principio cardine della procedura penale: il rispetto delle forme è garanzia del corretto funzionamento della giustizia. La Corte ha rilevato che la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato non iscritto all’albo speciale equivale alla mancanza della firma stessa da parte di un difensore qualificato. Tale carenza rende l’impugnazione inammissibile ab origine, precludendo qualsiasi valutazione sul merito della controversia.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la presentazione di un ricorso inammissibile per una causa imputabile alla parte (in questo caso, per aver nominato un difensore non abilitato) comporta specifiche conseguenze. La legge prevede non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende, ritenuta congrua nella misura di tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni avventate o proceduralmente scorrette, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un concetto fondamentale: nel processo, la forma è sostanza. Affidarsi a un professionista non qualificato per il tipo di giudizio da intraprendere può avere effetti devastanti. In questo caso, l’imputato non solo ha visto preclusa la possibilità di far valere le proprie ragioni in Cassazione, ma è stato anche condannato a pagare una somma considerevolmente più alta dell’ammenda originale. La scelta dell’avvocato giusto, con le giuste specializzazioni e abilitazioni, non è un dettaglio, ma il primo e fondamentale passo per la tutela efficace dei propri diritti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’atto di impugnazione è stato sottoscritto da un avvocato non iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, requisito indispensabile previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La Corte ha esaminato se l’imputato fosse colpevole o innocente?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della vicenda (la colpevolezza o innocenza dell’imputato), poiché il vizio procedurale relativo alla qualifica dell’avvocato ha reso il ricorso inammissibile, impedendo qualsiasi valutazione sulla sostanza del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45463 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45463 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
dato av/Ko alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Salerno, con sentenza del 9/5/2023, ha condannato COGNOME alla pena di euro 258,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 20 D.Lgs 139/2006;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato e ritenuto in sentenza;
Rilevato che l’atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato che l’atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023