Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MODESTO NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso – così qualificato il reclamo originariame presentato da NOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce di rigetto dell’istanza di variazione del luogo di espiaz della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale – è s presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato da cancelleria;
rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riform dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nu devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti ne speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscri da difensore non abilitato è inammissibile;
considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimi costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, co 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legisla richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, considerazione dell’elevato livello di qualificazione professionale richi dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 d 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tale pronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norm dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa conn all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somm favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente