Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24005 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24005 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che in data 28/05/2025 la persona offesa NOME COGNOME ha
rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente;
che in data 29/05/2025 il ricorrente NOME COGNOME ha accettato la remissione
della querela;
che la difesa ha formalmente allegato la documentazione attestante la
remissione della querela e accettazione conseguente della stessa in relazione al delitto ascritto al NOME COGNOME (art. 640 cod. pen.) dinnanzi alla Legione
RAGIONE_SOCIALE, Stazione di Monte Urano in data 28 e 29 maggio 2025;
considerato che conseguentemente il reato ascritto al NOME COGNOME si deve ritenere estinto per intervenuta remissione di querela, con spese poste a carico
del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 3 giugno 2025.