Il Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Procedurale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. L’ordinanza che analizziamo oggi ci offre lo spunto per comprendere meglio alcuni passaggi formali di questo complesso procedimento.
I Fatti Processuali
Il caso in esame ha origine da un ricorso in Cassazione presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova. Questo significa che il ricorrente, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, ha scelto di adire la Suprema Corte per far valere le proprie ragioni, basate presumibilmente su vizi di legittimità della sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione o nell’applicazione di norme giuridiche.
L’Ordinanza della Corte
Il documento in analisi è un’ordinanza, non una sentenza. Questo è un dettaglio fondamentale: l’ordinanza, in questo contesto, è un atto che regola lo svolgimento del processo. Nel caso specifico, essa formalizza alcuni dati essenziali dell’udienza, come la composizione del collegio giudicante (Presidente e Relatore) e la data. Si menziona inoltre che è stata ‘udita la relazione svolta dal Consigliere’. Ciò indica che il giudice relatore, dopo aver studiato approfonditamente il caso, ha esposto i punti salienti del ricorso al resto del collegio, un passaggio preliminare indispensabile prima della deliberazione finale.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non contiene le motivazioni della decisione finale, trattandosi di un verbale di udienza. Tuttavia, possiamo ipotizzare quali potrebbero essere gli sviluppi. La Corte, dopo la relazione e la camera di consiglio, emetterà un provvedimento finale (un’altra ordinanza o una sentenza) che deciderà sull’esito del ricorso. Le motivazioni di tale provvedimento spiegheranno nel dettaglio le ragioni giuridiche alla base della decisione. Ad esempio, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile per vizi formali, rigettato nel merito perché infondato, oppure accolto, con conseguente annullamento (con o senza rinvio ad altro giudice) della sentenza impugnata. La relazione del Consigliere è il fondamento su cui si costruisce questa decisione finale.
Le Conclusioni
In conclusione, sebbene il documento non riveli l’esito del giudizio, ci permette di apprezzare la struttura formale e rigorosa del processo dinanzi alla Corte di Cassazione. Ogni passaggio, dalla proposizione del ricorso in Cassazione alla relazione del Consigliere, è finalizzato a garantire un controllo di legittimità accurato e approfondito, a salvaguardia dei diritti delle parti e della corretta applicazione della legge.
Cosa significa ‘proporre ricorso in Cassazione’?
Significa impugnare una decisione di un giudice di secondo grado (come la Corte d’Appello) davanti alla Corte di Cassazione, che è il massimo organo giurisdizionale, per lamentare non un errore nella valutazione dei fatti, ma un errore nell’applicazione o interpretazione della legge.
Qual è il ruolo del ‘Relatore’ in un processo?
Il Relatore è il giudice, all’interno di un collegio, incaricato di studiare in modo approfondito gli atti del processo. Durante l’udienza, egli espone i fatti e le questioni giuridiche rilevanti agli altri giudici per facilitare la decisione finale.
Cosa si evince dal documento analizzato?
Il documento è un’ordinanza che attesta lo svolgimento di un’udienza presso la Corte di Cassazione per un ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Certifica la presenza delle parti, l’ascolto della relazione del giudice Consigliere e identifica i magistrati componenti il collegio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21135 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il 03/01/1958
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME GiovanniCOGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge
ed il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle già
riconosciute attenuanti generiche sulla 4à recidiva ritenuta nella forma reiterata specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondato stante il divieto
legislativo dell’invocato bilanciamento, espressamente previsto dall’art. 69, comma quarto, cod. pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025
stent)–
La Presidente