Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO
El-at-e–awtstratr -FaTtl – , – – udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
applicativa della pena laddove si deducano vizi che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pe introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, non ricomprende tra le violazioni di legge che
citata disposizione annovera tassativamente quali ragioni di impugnabilità della pronuncia questione, tale non potendosi considerare quella proposta dall’impugnazione in disamina, che
solo apparentemente mette in discussione il profilo della qualificazione giuridica facendo leva situazioni in fatto non immediatamente messe in luce dal portato letterale della contestazione
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, decretata ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis
cpp, conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 aprile 2025.