Ricorso in Cassazione: Cosa Significa un’Ordinanza Procedurale
L’analisi di un provvedimento giudiziario, come un’ordinanza della Corte di Cassazione, offre spunti fondamentali per comprendere il funzionamento della giustizia. Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Il documento in esame è un esempio perfetto di un atto interlocutorio che segna un passo nel complesso iter processuale penale.
Il Contesto del Provvedimento: L’Appello alla Suprema Corte
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nel giugno 2024. Quando una parte non ritiene giusta una decisione di secondo grado, può presentare un Ricorso in Cassazione. Questo non apre a un nuovo processo sui fatti, ma serve a controllare la legittimità della sentenza impugnata, verificando, ad esempio, che non vi siano stati errori di diritto o vizi di motivazione.
La Procedura di un Ricorso in Cassazione
Una volta presentato, il ricorso viene assegnato a una delle sezioni della Corte. In questo caso, si tratta della Settima Sezione Penale. Viene fissata un’udienza durante la quale un giudice, detto ‘Consigliere Relatore’, espone il caso al collegio giudicante. Il documento analizzato è proprio l’ordinanza che formalizza questi passaggi preliminari, come l’avviso dato alle parti e lo svolgimento della relazione in udienza.
Le Motivazioni
È fondamentale sottolineare che il documento in esame è un’ordinanza di carattere meramente procedurale. Non contiene, pertanto, le motivazioni della decisione finale della Corte. Atti di questo tipo servono a scandire le fasi del procedimento e a dare atto delle attività svolte, come l’udienza e l’ascolto della relazione del Consigliere. La decisione vera e propria sul ricorso, che potrà essere di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità, sarà contenuta in un successivo e separato provvedimento, il quale esporrà in dettaglio le ragioni giuridiche alla base della scelta dei giudici.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza analizzata non chiude il caso, ma ne rappresenta una tappa interlocutoria. Ci insegna che il processo giudiziario è composto da una serie di atti formali, ognuno con una sua specifica funzione. Per conoscere l’esito finale del Ricorso in Cassazione e le sue implicazioni, sarà necessario attendere il deposito della sentenza o dell’ordinanza definitiva, che conterrà l’analisi di merito e la decisione della Suprema Corte.
Chi ha proposto il ricorso e contro quale decisione?
Il ricorso è stato proposto da un soggetto privato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 20/06/2024.
Quale organo giudiziario ha emesso il provvedimento?
Il provvedimento è un’ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il documento contiene la decisione finale sul caso?
No, il documento è un’ordinanza preliminare che attesta lo svolgimento dell’udienza e della relazione del Consigliere. Non contiene la decisione sul merito del ricorso né le motivazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13647 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13647 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 07/11/1995
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RUE DD,
PIE
letto il ricorso proposto nell’interesse ditAzzedineNOMECOGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimen
motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
DEPOSUATA
Il
Il Presldente
NOME COGNOME
NOME COGNOME