Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Procedurale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione delle norme di diritto. L’ordinanza che analizziamo oggi offre uno spaccato di questa fase processuale, mostrando gli elementi essenziali che compongono l’intestazione di un provvedimento della Suprema Corte.
Il Contesto del Provvedimento
Il documento in esame è un’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione. Esso nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania, datata 12 novembre 2024. Questo atto non decide ancora la sorte del ricorso, ma ne formalizza la presa in carico e l’avvio della discussione da parte del collegio giudicante.
I Soggetti e l’Oggetto del Giudizio
L’ordinanza identifica chiaramente le parti coinvolte nel procedimento. Da un lato, il ricorrente, un individuo nato a Comiso nel 1971, che contesta la decisione di secondo grado. Dall’altro, la Corte di Cassazione, qui rappresentata dal Presidente del collegio e dal Consigliere Relatore, il quale ha il compito di esporre i fatti e le questioni di diritto ai colleghi. L’oggetto del contendere è la sentenza della Corte d’Appello di Catania, della quale si chiede una revisione di legittimità.
L’Importanza dell’Ordinanza nel ricorso in Cassazione
Sebbene il documento non contenga la decisione finale, il suo valore è prettamente procedurale. Esso attesta che il ricorso è stato calendarizzato per un’udienza in una data specifica (17 giugno 2025) e che le parti sono state formalmente avvisate. Inoltre, menziona che la relazione del Consigliere designato è stata ascoltata, un passo fondamentale che precede la camera di consiglio, durante la quale i giudici deliberano sull’esito del ricorso.
Le Possibili Evoluzioni del Processo
A seguito di questa fase, la Corte può emettere diverse tipologie di decisioni. Il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile per vizi formali, rigettato nel merito, oppure accolto. In caso di accoglimento, la Corte può annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio ad un altro giudice per un nuovo esame.
Le Motivazioni
Il testo fornito ha natura meramente introduttiva e non sviluppa le motivazioni della decisione finale della Corte. In un provvedimento completo, la sezione delle motivazioni è il cuore della decisione, dove i giudici spiegano il percorso logico-giuridico che li ha portati a una determinata conclusione. In essa, la Corte analizzerebbe i singoli motivi di ricorso, valutando se le censure mosse alla sentenza d’appello siano fondate o meno, sulla base dei principi di diritto e della giurisprudenza consolidata.
Le Conclusioni
Analogamente alle motivazioni, questo documento non riporta il dispositivo finale, ovvero la conclusione del giudizio. La decisione sul ricorso verrà formalizzata in un provvedimento successivo, che statuirà se il ricorso è accolto, rigettato o dichiarato inammissibile. Le implicazioni pratiche di tale decisione sono enormi, poiché da essa dipende la definitività della sentenza di condanna o l’eventuale necessità di un nuovo processo d’appello. La comprensione di questi passaggi procedurali è fondamentale per chiunque si approcci al complesso mondo della giustizia penale.
Chi ha proposto il ricorso?
Un privato cittadino, avverso una sentenza emessa a suo carico dalla Corte d’Appello.
Contro quale provvedimento è stato presentato il ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 12/11/2024.
Qual è la funzione del documento analizzato?
Si tratta di un’ordinanza con funzione interlocutoria, che attesta l’intestazione del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e l’avvenuta relazione del Consigliere incaricato, ma non contiene la decisione finale sul ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COMISO il 30/04/1971
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione
giuridica -in termini di incauto acquisto- dell’attività illecita descritta ai due cap di imputazione contestati non è ammissibile, giacché con il concordato concluso
tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., queste hanno rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti la rideterminazione della
pena inflitta e anche sul punto hanno raggiunto l’accordo;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ritenuto
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.