Ricorso in Cassazione: Guida all’Ordinanza della Suprema Corte
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, un momento cruciale in cui non si discutono più i fatti, ma la corretta applicazione delle norme di diritto. Analizziamo una recente ordinanza della Sezione Penale per comprendere meglio le dinamiche di questo fondamentale istituto processuale.
I Fatti del Procedimento
Il caso in esame trae origine da un ricorso in Cassazione presentato da un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte. L’ordinanza che analizziamo è l’atto introduttivo di questa fase, che registra l’avvio del procedimento e l’assegnazione del caso a una specifica sezione, in questo caso la settima sezione penale, spesso competente a valutare l’ammissibilità dei ricorsi.
La Fase di Valutazione del Ricorso in Cassazione
Una volta depositato, il ricorso in Cassazione viene sottoposto a un vaglio preliminare. La Corte non riesamina le prove o le testimonianze, ma si concentra esclusivamente sui motivi di impugnazione, che devono riguardare vizi di legge. Questi possono includere:
* Violazione o erronea applicazione della legge penale.
* Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
* Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Il Consigliere Relatore, il cui nome è indicato nel frontespizio dell’atto, ha il compito di esporre al collegio giudicante i termini della questione, illustrando i motivi del ricorso e le relative questioni giuridiche.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione, che può essere una sentenza (se decide nel merito) o un’ordinanza (spesso per questioni procedurali come l’inammissibilità), deve essere sempre supportata da solide motivazioni. In un caso come questo, se la Corte dovesse dichiarare il ricorso inammissibile, le motivazioni spiegherebbero nel dettaglio perché i motivi presentati dal ricorrente non rientrano nei casi previsti dalla legge. Ad esempio, potrebbero indicare che le censure sollevate mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, o che i motivi sono generici e non specificano chiaramente la violazione di legge lamentata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame, pur essendo un atto preliminare, sottolinea la rigidità e la specificità richieste per un ricorso in Cassazione. La decisione finale della Corte avrà conseguenze definitive: in caso di rigetto o inammissibilità, la sentenza d’appello diventerà irrevocabile. Questo caso ci ricorda l’importanza cruciale di una redazione tecnica e precisa del ricorso, focalizzata esclusivamente su questioni di diritto, per superare il filtro di ammissibilità e avere una possibilità di revisione da parte della Suprema Corte.
Chi è il soggetto che ha proposto l’impugnazione in questo procedimento?
Il ricorso è stato proposto dall’imputato, nato a Napoli il 02/12/1983, avverso una decisione a lui sfavorevole.
Quale provvedimento è stato impugnato davanti alla Corte di Cassazione?
È stata impugnata la sentenza emessa in data 20/09/2024 dalla Corte d’Appello di Napoli.
Qual è il ruolo del Consigliere menzionato nell’ordinanza?
Il Consigliere, in qualità di Relatore, ha il compito di esporre i fatti e le questioni giuridiche del ricorso al collegio giudicante durante l’udienza, come indicato dalla frase ‘udita la relazione svolta dal Consigliere’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17555 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 02/12/1983
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentit dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di doglia
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel pervenuire al giudizio d responsabilità per la evasione contestata al ricorrente;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 marzo 2025.