Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18195 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERINO MARCHE il 28/05/1981
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME deduce, con i primi quattro
motivi di ricorso e nella memoria depositata in data 3 gennaio 2025, il vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese dall’imputata, alle
dichiarazioni rese dalla stesse nel corso delle indagini preliminari e in relazione alle intercettazioni, all’insussistenza dei reati di calunnia e di falsa testimonianza
contestati, alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e alla non punibilità dei reati in quanto impossibili;
Considerato che i motivi sono inammissibili in quanto in realtà contestano
l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di
legittimità;
Rilevato che il difensore, con il quinto motivo, censura la violazione degli
artt. 69 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto e, con il sesto motivo, la violazione dell’art. 538 cod. proc. pen. e il vizio di
manifesta illogicità della motivazione sul punto;
Considerato che anche tali censure sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, non ne contestano realmente l’illegittimità, ma intendono sollecitare un sindacato di merito che esula dai confini tipici del giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in quanto la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.