Ricorso in Cassazione: Il Percorso di un’Ordinanza Penale
L’analisi odierna prende spunto da un’ordinanza della Corte di Cassazione, un documento che, pur essendo formalmente un atto giudiziario completo, nella sua forma qui presentata ci offre principalmente una visione sul quadro procedurale piuttosto che sul merito della vicenda. Questo ci permette di approfondire il funzionamento del ricorso in Cassazione e il ruolo della Suprema Corte nel sistema giudiziario penale italiano.
Il Contesto Procedurale: Dall’Appello alla Cassazione
Il documento in esame nasce da un’impugnazione, specificamente un ricorso proposto da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli emessa il 27 giugno 2024. Questo significa che il processo ha già attraversato due gradi di giudizio di merito. Non essendo soddisfatto della decisione d’appello, l’imputato ha esercitato il suo diritto di adire la Corte di Cassazione, l’organo di vertice della giurisdizione ordinaria. È importante sottolineare che la Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura (giudizio di legittimità).
L’Ordinanza della Suprema Corte e il suo Significato
L’atto che analizziamo è un’ordinanza. Questo tipo di provvedimento, in questo contesto, serve a formalizzare la conclusione dell’iter decisionale. Il documento riporta informazioni essenziali: l’organo giudicante (Sezione Settima Penale), la composizione del collegio (un Presidente e un Consigliere Relatore), la data dell’udienza (10 gennaio 2025) e la parte ricorrente. Tuttavia, è cruciale notare l’assenza di due elementi fondamentali: il dispositivo (la decisione vera e propria) e la motivazione (le ragioni giuridiche alla base della decisione). Questo indica che il documento è una sorta di “copertina” della decisione, il cui contenuto completo verrà reso noto solo con il successivo deposito delle motivazioni.
Le motivazioni dell’atto
Le motivazioni che portano all’emissione di un’ordinanza di questo tipo sono di natura prettamente procedurale. L’atto serve a formalizzare l’avvenuta trattazione del ricorso in una specifica data di udienza. Esso attesta che il collegio, presieduto dal suo Presidente e dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, ha deliberato sull’impugnazione. La stesura e il deposito delle motivazioni di merito avverranno in un momento successivo, ma questo documento segna il punto di arrivo del processo decisionale del collegio giudicante.
Le conclusioni
In conclusione, il documento analizzato, sebbene scarno di dettagli sul caso specifico, è un tassello fondamentale del processo penale. Esso rappresenta la formalizzazione della decisione della Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio di legittimità. Le parti dovranno attendere il deposito delle motivazioni complete per conoscere l’esito del ricorso in Cassazione e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Questo passaggio è cruciale per comprendere se la sentenza della Corte d’Appello è stata confermata, annullata con o senza rinvio, e per valutare le implicazioni pratiche per la posizione giuridica dell’imputato.
Da chi è stato proposto il ricorso oggetto del provvedimento?
Da un privato cittadino, nato a Napoli il 26/02/1971.
Quale decisione è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione?
È stata impugnata la sentenza emessa in data 27/06/2024 dalla Corte di Appello di Napoli.
Quale organo giudiziario ha emesso l’ordinanza e in che data?
L’ordinanza è stata emessa dalla Sezione Settima Penale della Corte di Cassazione in data 10 gennaio 2025.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 26/02/1971
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29507/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 38
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in par sussumibilità del fatto nell’ambito dell’art. 47 ter, comma 8, legge n. 354 del 1975;
Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla moti della sentenza impugnata con la quale non si confronta, in ordine alla sussistenza delle
di detenzione domiciliare;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025.