Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13772 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRIGGIANO il 18/07/1995
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la
mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e
591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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