Ricorso in Cassazione: La Funzione dell’Ordinanza Procedurale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Il documento che analizziamo oggi è un’ordinanza della settima sezione penale della Corte di Cassazione, un atto che, sebbene apparentemente scarno, ci offre uno spaccato importante del funzionamento della giustizia di legittimità.
Il Contesto del Provvedimento
L’ordinanza in esame scaturisce da un ricorso presentato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 4 aprile 2024. Un imputato, ritenendo la decisione di secondo grado viziata da errori di diritto, ha adito la Suprema Corte per chiederne l’annullamento. Il documento attesta formalmente che il procedimento è giunto alla sua fase decisoria: si è tenuta l’udienza in data 21 marzo 2025, durante la quale il Consigliere relatore ha esposto i termini della questione al collegio giudicante.
La Struttura Formale dell’Atto
L’atto giudiziario è di tipo interlocutorio o decisorio ma in questa forma si presenta estremamente sintetico. Riporta le informazioni essenziali per identificare il procedimento: la sezione della Corte, il nome del Presidente del collegio e del Consigliere relatore, nonché la data dell’udienza. Viene inoltre specificato l’oggetto del contendere, ovvero il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale, e si dà atto che le parti sono state avvisate e che la relazione è stata svolta. Questi elementi, pur essendo formali, sono indispensabili per garantire la regolarità e la trasparenza del processo.
Le Motivazioni: Il Silenzio del Documento
Un aspetto fondamentale da sottolineare è che il documento fornito non contiene la parte motiva né il dispositivo della decisione. In altre parole, non ci viene detto se il ricorso in Cassazione sia stato accolto, rigettato o dichiarato inammissibile, né vengono esplicitate le ragioni giuridiche che hanno condotto i giudici a tale conclusione. Questo non è un’anomalia, ma è tipico di estratti o frontespizi di provvedimenti. Il testo completo dell’ordinanza, depositato successivamente, conterrà l’analisi dettagliata dei motivi di ricorso e la spiegazione logico-giuridica della decisione assunta dalla Corte. La parte che abbiamo esaminato è, in sostanza, la ‘copertina’ formale che certifica l’avvenuta deliberazione.
Conclusioni: L’Importanza degli Atti Procedurali
In conclusione, pur in assenza del merito della decisione, l’analisi di questa ordinanza ci permette di comprendere l’importanza di ogni singolo atto nel complesso iter giudiziario. Documenti come questo scandiscono le tappe del processo, garantendo che ogni fase si svolga nel rispetto delle regole procedurali. L’ordinanza testimonia che il sistema giudiziario ha preso in carico la richiesta del cittadino e ha raggiunto una decisione, il cui contenuto e le cui implicazioni saranno resi noti solo con il deposito delle motivazioni complete. Questo atto ci ricorda che la giustizia è un percorso fatto di passaggi formali e sostanziali, tutti ugualmente necessari per giungere a una pronuncia finale.
Qual è la natura del documento esaminato?
Questo documento è un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, un atto giudiziario che, nella forma presentata, attesta l’avvenuta trattazione di un ricorso in una specifica udienza.
Contro quale decisione è stato proposto ricorso?
Il ricorso è stato presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo emessa in data 04/04/2024.
Il documento rivela l’esito finale del ricorso?
No, il testo fornito non specifica l’esito del ricorso (accoglimento, rigetto, inammissibilità). Si limita a registrare lo svolgimento dell’udienza e la data della decisione, senza includere le motivazioni o il dispositivo finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13671 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 06/11/1972
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
13uricE 3′ 11
letto il ricorso proposto nell’interesse di Fabioescegavverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, di contenut confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsa
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territori vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOME
Così deciso il 21 marzo 2025
Il Pres GLYPH te