Ricorso in Cassazione: Come si Svolge il Giudizio in Suprema Corte
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giudiziario italiano, un momento cruciale in cui si valuta non il fatto in sé, ma la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Analizziamo un’ordinanza della Suprema Corte per comprendere meglio le dinamiche e i protagonisti di questa fase processuale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso in Cassazione Penale
Il documento in esame è un’ordinanza emessa dalla settima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Essa origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo. Questo atto introduttivo ci fornisce le coordinate essenziali del procedimento: chi ha impugnato la decisione, contro quale provvedimento e davanti a quale autorità giudiziaria si svolge il giudizio di legittimità.
Le Figure Chiave del Giudizio di Cassazione
All’interno del provvedimento vengono identificate figure centrali del collegio giudicante:
* Il Presidente: È il magistrato che presiede e dirige l’udienza, garantendo il corretto svolgimento del dibattimento e del processo decisionale.
* Il Relatore (o Consigliere): È il giudice a cui è stato affidato lo studio preliminare del ricorso. Durante l’udienza, egli espone i fatti di causa, i motivi del ricorso e le questioni di diritto rilevanti, fornendo al collegio una base informativa completa per la decisione.
Queste figure assicurano che ogni caso sia esaminato con rigore e competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto.
Le motivazioni
Il documento analizzato costituisce l’intestazione dell’ordinanza e, pertanto, non contiene il corpo delle motivazioni. In un provvedimento completo, la sezione delle motivazioni è il cuore della decisione. Qui la Corte spiegherebbe il ragionamento giuridico che l’ha portata a una determinata conclusione. Ad esempio, la Corte potrebbe analizzare se i motivi del ricorso in Cassazione sono fondati, se la Corte d’Appello ha commesso errori nell’interpretare una norma di legge o se vi sono stati vizi procedurali tali da invalidare la sentenza impugnata. Le motivazioni sono fondamentali per garantire la trasparenza della giustizia e permettere alle parti di comprendere l’iter logico seguito dai giudici.
Le conclusioni
Analogamente alle motivazioni, la parte conclusiva della decisione, nota come ‘dispositivo’, non è presente nel testo fornito. Le conclusioni di un ricorso in Cassazione possono essere di diverso tipo: la Corte potrebbe dichiarare il ricorso inammissibile, rigettarlo (confermando la sentenza d’appello), oppure accoglierlo. In caso di accoglimento, la Corte può annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio. L’annullamento con rinvio comporta che il processo torni a un’altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo esame, mentre l’annullamento senza rinvio chiude definitivamente la questione, talvolta con la diretta assoluzione dell’imputato.
Chi ha proposto il ricorso e contro quale provvedimento?
Il ricorso è stato proposto da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 15/05/2024.
Qual è l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento in esame?
Il provvedimento è un’ordinanza emessa dalla settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Quali sono le figure giudiziarie menzionate nel documento?
Il documento menziona il Presidente del collegio giudicante e il Consigliere che ha svolto la relazione sul caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PENNE il 15/11/1973
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34791/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazion della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.