Il Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza della Suprema Corte
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. L’ordinanza che analizziamo oggi, emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, pur nella sua essenzialità, offre spunti fondamentali per comprendere i meccanismi procedurali e i possibili esiti di questa fase processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un appello proposto da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. A seguito della decisione di secondo grado, la difesa dell’imputato ha presentato un Ricorso in Cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte. La Corte è stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla base dei motivi di ricorso formulati, con una decisione assunta in udienza e formalizzata tramite un’ordinanza.
La Decisione della Corte di Cassazione
Il provvedimento in esame è un’ordinanza. Questo dato, unito alla competenza della Settima Sezione Penale (spesso incaricata di una valutazione preliminare sulla ammissibilità dei ricorsi), lascia presupporre con un alto grado di probabilità che il ricorso sia stato dichiarato inammissibile. Sebbene il testo non lo espliciti, la menzione finale di ‘ammende’ rafforza questa interpretazione: la legge prevede infatti che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. Di conseguenza, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano è divenuta definitiva ed esecutiva.
Le implicazioni di un Ricorso in Cassazione inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità di un Ricorso in Cassazione non è un giudizio sul merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato. È, invece, una statuizione di natura prettamente processuale. Significa che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Questo esito preclude ogni ulteriore discussione sulla vicenda e cristallizza la decisione del giudice di secondo grado.
Le Motivazioni
Le motivazioni di un’ordinanza di inammissibilità, pur non essendo esplicitate nel breve documento fornito, risiedono tipicamente in vizi specifici dell’atto di ricorso. Il Codice di Procedura Penale elenca chiaramente i motivi per cui un ricorso può essere presentato alla Suprema Corte, escludendo qualsiasi possibilità di rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti. Le ragioni più comuni per una declaratoria di inammissibilità includono:
* Genericità dei motivi: il ricorso non specifica in modo chiaro e puntuale quali norme di legge sarebbero state violate e perché.
* Contestazioni di merito: il ricorrente tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
* Mancanza di interesse: il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’annullamento della sentenza.
* Presentazione fuori termine: il ricorso è stato depositato oltre i limiti temporali previsti dalla legge.
L’ordinanza della Settima Sezione, quindi, si fonda molto probabilmente sulla constatazione di uno o più di questi vizi, che hanno impedito alla Corte di procedere all’esame nel merito delle questioni sollevate.
Le Conclusioni
Questo caso, nella sua scarna essenzialità, offre una lezione importante: il Ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico e complesso, che non ammette improvvisazione. La sua redazione richiede una profonda conoscenza della procedura e della giurisprudenza di legittimità. Una dichiarazione di inammissibilità non solo frustra le aspettative del cliente ma comporta anche conseguenze economiche e, soprattutto, rende definitiva una sentenza di condanna. Per questo, è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati che sappiano valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un ricorso e redigerlo nel rispetto dei rigorosi canoni richiesti dalla Suprema Corte.
Cos’è un Ricorso in Cassazione?
È un mezzo di impugnazione per contestare una sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione. Non serve a riesaminare i fatti del processo (giudizio di merito), ma solo a verificare la corretta applicazione delle norme di legge (giudizio di legittimità).
Qual è il significato di un’ordinanza che dichiara l’inammissibilità di un ricorso?
Significa che il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito perché presentava vizi formali o sostanziali. Le ragioni possono essere la genericità dei motivi, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti o la presentazione oltre i termini. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza del grado precedente diventa definitiva e deve essere eseguita. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il 25/10/1966
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME Antonio avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 336 cod. pen., è
manifestamente infondato, non confrontandosi con la specifica ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello (p.1) dalla quale emerge inequivocabilmente
la sussistenza del reato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere NOME ore
GLYPH
Il resid