Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello si Ferma in Procedura
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, un’opportunità per contestare una sentenza non per il merito dei fatti, ma per la corretta applicazione del diritto. Un’ordinanza recentemente emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città del sud Italia nell’ottobre del 2024. Sentendosi leso dalla decisione di secondo grado, l’individuo ha deciso di adire la Suprema Corte, affidando al suo giudizio la revisione della legittimità della sentenza impugnata. Il procedimento è giunto quindi all’udienza camerale, durante la quale il Consigliere relatore ha esposto i termini della questione al collegio giudicante.
La Decisione della Corte: un epilogo procedurale
La Corte di Cassazione ha deciso la questione con un’ordinanza. A differenza di una sentenza, che entra nel merito della controversia, l’ordinanza risolve spesso questioni procedurali. Nel caso specifico, sebbene il testo completo delle motivazioni non sia riportato nel documento a nostra disposizione, l’esito è chiaramente indicato dalla menzione delle “ammende”. Questa terminologia suggerisce che il ricorso sia stato dichiarato inammissibile o rigettato.
Le implicazioni del rigetto del ricorso in Cassazione
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, le conseguenze per il ricorrente sono significative. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, una sanzione volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni
Le motivazioni che portano a una declaratoria di inammissibilità di un ricorso in Cassazione sono tipicamente di natura procedurale o di merito-formale. La Corte non riesamina i fatti del processo, ma valuta se la sentenza di appello abbia violato la legge o presenti vizi logici nella motivazione. Un ricorso può essere inammissibile, ad esempio, se i motivi sollevati cercano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti (non consentito in Cassazione), se sono formulati in modo generico, o se non rispettano i rigorosi requisiti formali previsti dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua sinteticità, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un rigoroso controllo di legittimità. La decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi solidamente fondati su questioni di diritto, pena l’inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a una difesa tecnica esperta che possa valutare con precisione le reali possibilità di successo di un’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Cos’è un ricorso in Cassazione?
È un mezzo di impugnazione con cui si contesta una sentenza di secondo grado non per riesaminare i fatti, ma per presunti errori nell’applicazione delle norme di diritto o per vizi nella motivazione.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione emette un’ordinanza?
Significa che la Corte ha preso una decisione su aspetti procedurali del ricorso, come la sua ammissibilità. A differenza della sentenza, l’ordinanza non decide nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato.
Cosa comporta per il ricorrente la menzione di “ammende” in un’ordinanza della Cassazione?
Indica molto probabilmente che il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la sentenza precedente diventa definitiva e il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16167 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAIVANO il 08/12/1967
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità,
esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza
impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere NOME COGNOME
Il Pr idente