Analisi di un’Ordinanza: come leggere un provvedimento della Cassazione
Quando si parla di ricorso in Cassazione, si entra nel grado più alto della giustizia ordinaria italiana. Le decisioni della Suprema Corte, siano esse sentenze o ordinanze, sono fondamentali per l’interpretazione del diritto. In questo articolo, analizzeremo un’ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale, per capire cosa ci dice (e cosa non ci dice) un documento di questo tipo e quale sia la sua funzione nel sistema processuale.
I Fatti Processuali Essenziali
Il documento in esame è un’ordinanza emessa a seguito di un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, datata 23 ottobre 2024. L’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione si è tenuta in data 9 aprile 2025. Questi sono gli unici dati fattuali che emergono dal testo: un soggetto ha impugnato una decisione di secondo grado, portando la questione davanti ai giudici di legittimità. Il provvedimento non entra nel merito della vicenda, ma si limita a certificare che il ricorso è stato trattato in una specifica data.
L’Ordinanza della Suprema Corte e il suo Significato
È cruciale distinguere tra un’ordinanza e una sentenza. Mentre la sentenza definisce il giudizio nel merito, l’ordinanza, come quella in esame, ha spesso una natura procedurale. In particolare, le ordinanze della Settima Sezione Penale della Cassazione, spesso definita ‘sezione filtro’, si occupano di frequente della valutazione preliminare sull’ammissibilità dei ricorsi.
Il documento analizzato è emblematico della sinteticità di tali atti. Esso riporta:
– L’autorità giudiziaria (Corte di Cassazione, Sez. 7 Penale).
– Le figure chiave del collegio (il Presidente e il Consigliere Relatore).
– La data dell’udienza e della decisione.
– Le parti coinvolte (il ricorrente) e il provvedimento impugnato.
La sua funzione è quella di attestare formalmente che il procedimento si è svolto, ma non comunica l’esito del ricorso in Cassazione. Per conoscere l’esito e, soprattutto, le ragioni giuridiche dietro di esso, è necessario attendere il deposito delle motivazioni, che possono essere contenute nell’ordinanza stessa (se succintamente motivata) o in un provvedimento separato.
Le Motivazioni
Il documento fornito è privo di motivazioni. In un provvedimento completo, la sezione dedicata alle motivazioni è il cuore della decisione. Qui i giudici avrebbero spiegato le ragioni giuridiche che hanno portato a una determinata conclusione. Ad esempio, avrebbero potuto dichiarare il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti di legge, oppure rigettarlo perché infondato nel merito, o ancora accoglierlo, annullando la sentenza impugnata con o senza rinvio ad un altro giudice. L’assenza di questa parte fondamentale rende impossibile comprendere l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte.
Le Conclusioni
In conclusione, l’analisi di questa ordinanza ci insegna che non tutti i documenti giudiziari contengono la decisione finale completa di motivazione. Spesso ci si imbatte in atti interlocutori o procedurali che fotografano solo una fase del processo. Per avere un quadro completo sull’esito di un ricorso in Cassazione, è indispensabile acquisire il testo integrale del provvedimento, comprensivo delle motivazioni. Solo così è possibile comprendere appieno la portata della decisione e le sue implicazioni per il caso specifico e per l’interpretazione generale della legge.
Qual è l’oggetto del provvedimento analizzato?
L’ordinanza riguarda un ricorso in Cassazione proposto da un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 23/10/2024.
Quale organo ha emesso la decisione?
La decisione è stata emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione penale in Italia.
Cosa stabilisce l’ordinanza nel testo fornito?
Il testo fornito non stabilisce l’esito del ricorso. Si limita a certificare che l’udienza si è tenuta in data 09/04/2025 e che è stata assunta una decisione, riportando i dati essenziali del procedimento come le parti e il provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15628 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GEROCARNE il 04/02/1962
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, ne ha confermato la condanna per 17 episodi di furto;
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici
dal giudice di merto e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 su circostanza aggravante di cui all’art. 625
n.2 cod. pen. e pag. 6 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 09/04/2025