Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15406 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15406 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato i ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME:
NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di mento, dei reato di cui all’art. 73, corra
-n-a 4, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, a vizio di motivazione.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini dei tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la
mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e
591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni
confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il • aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il