Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14918 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14918 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 20/11/1996
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita l relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena inflitta, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto
e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle
deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Co sigli re Estensore